Cassazione Penale, Sentenza n. 21652/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Piacenza, in sede di giudizio di rinvio, ha annullato il sequestro conservativo disposto nei confronti di Roberto Magagnato, deducendo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per omessa notificazione alla parte civile dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (riesame). Sostiene di non avere avuto conoscenza né dell'udienza del 27/06/2023 né dell'annullamento della misura prima della successiva udienza dibattimentale del 19/09/2023. La difesa dell'imputato ha eccepito che la ricorrente sarebbe stata comunque al corrente per accesso al fascicolo, che il ricorso sarebbe tardivo e che, a prescindere, non vi sarebbe interesse per effetto del vincolo giurisprudenziale e della intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza per il riesame deve essere comunicato anche alla parte civile che ha richiesto il sequestro conservativo, in modo da assicurare la possibilità di partecipare e difendere la legittimità della misura. Non essendo contestato che la notifica non è stata eseguita e non risultando prove certe di conoscenza anteriore da parte della ricorrente, la Corte ha accertato la violazione del contraddittorio. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Piacenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., per il proseguimento del procedimento; le questioni sollevate dall'imputato sono state ritenute assorbite.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sent. n. 15290 del 28/09/2017 (Pino)
Stabilisce che l'avviso di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame deve essere comunicato anche alla parte civile che ha ottenuto il sequestro conservativo, per garantirne il diritto di intervento e di difesa; la mancata comunicazione legittima la parte civile a proporre ricorso in cassazione per far accertare la nullità processuale (art.178 c.p.p.)
Sezioni Unite, sent. n. 5 del 20/04/1994 (Iorizzo)
Richiamata in ordine alla tempestività del ricorso: fissa principi sulla decorrenza e sui termini utili per impugnare gli atti e sulla possibilità di proporre ricorso quando sussistono nullità che ledono il diritto di partecipazione
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina la nullità degli atti processuali che impediscono l'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione dell'udienza alle parti civili integri tale nullità
Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che regola la competenza e il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza e consente la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame competente per l'ulteriore corso
Sez. 2, n. 17605 del 23/03/2023
Richiamata in ordine alle questioni già emerse nel procedimento sul fumus commissi delicti e sull'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, utilizzata nel contesto per ricostruire la vicenda processuale antecedente
Massime di principio
- Se una parte civile ha ottenuto un sequestro conservativo, ha diritto di essere notificata dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame: la mancata notifica lede il diritto al contraddittorio e può determinare la nullità dell'ordinanza che revoca o annulla il sequestro.
- La conoscenza 'informale' dello stato del procedimento (es. accesso al fascicolo o partecipazione ad altre udienze) non sostituisce la formale comunicazione dell'avviso di udienza richiesta dalle Sezioni Unite: l'assenza di notifica formale può comunque essere rilevata come vizio processuale.
- La parte civile che non ha ricevuto la notifica dell'udienza può proporre ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro, al fine di far accertare la nullità ex art.178 c.p.p., anche se ha preso conoscenza della decisione in un momento successivo.
- Quando il vizio è accertato (mancata comunicazione dell'udienza), la Corte può annullare l'atto senza rinvio e disporre il rinvio degli atti al giudice competente per un nuovo esame, rendendo ininfluenti le eccezioni di merito che fossero state sollevate dalla controparte.
- In fase operativa, la parte civile deve curare la corretta ricezione delle comunicazioni (aggiornamento recapiti, vigilanza sul fascicolo) e, se viene a conoscenza di una decisione senza aver ricevuto le formalità di notifica, valutare tempestivamente l'impugnazione per preservare i propri diritti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21472/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2024 del 30/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →