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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 2611 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Onere probatorio per il contribuente - Documenti allegati - Prova documentale - Estratti del conto corrente - Capacità di spesa - Non dimostrata - Prova dell'impiego dei redditi - Carente - Adempimento dell'onere della prova - Del tutto insufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sulla capacità di spesa e sugli incrementi patrimoniali, sostenendo di avere dimostrato, mediante estratti conto e altra documentazione bancaria, l'impiego dei redditi e la provenienza delle somme utilizzate. La questione riguardava l'adempimento dell'onere probatorio previsto dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. La prova richiesta al contribuente non deve essere necessariamente rigorosa e analitica in ogni dettaglio, ma non può essere totalmente carente. La mera produzione di estratti conto o documenti bancari, senza dimostrare una correlazione specifica tra le somme disponibili, i redditi dichiarati e le singole spese o acquisizioni patrimoniali considerate nell'accertamento, non è sufficiente a superare la presunzione derivante dall'accertamento sintetico. Il contribuente non ha quindi assolto l'onere della prova.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità di spesa e degli incrementi patrimoniali, consentendo all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6

    Attribuisce al contribuente l'onere di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque da disponibilità finanziarie già esistenti e idonee a giustificare la capacità di spesa.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la produzione di estratti conto o altra documentazione bancaria non è sufficiente di per sé: occorre collegare concretamente le somme alle specifiche spese o acquisizioni patrimoniali contestate.
  • Il contribuente deve fornire una spiegazione plausibile e documentata della provenienza e dell'impiego delle risorse, anche se non è richiesta una prova matematica o assolutamente analitica di ogni singolo passaggio finanziario.
  • La prova deve essere specifica e pertinente rispetto agli elementi utilizzati dall'Amministrazione per ricostruire il reddito; documenti generici o privi di correlazione con le spese contestate possono essere considerati insufficienti.
  • In situazioni analoghe, è opportuno documentare la disponibilità pregressa delle somme, la loro provenienza, i trasferimenti effettuati e il nesso temporale e causale con gli incrementi patrimoniali o le spese rilevate.

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