Sentenza del 31/07/2015 n. 16236 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Domanda di riduzione d'imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Formulazione in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di liquidazione e una cartella di pagamento per ICI relativa agli anni 1999-2000. Equitalia contestava la declaratoria di illegittimità della cartella per mancanza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento. L'IACP chiedeva inoltre, in via incidentale, il riconoscimento della riduzione d'imposta prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992. Tale domanda era stata proposta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per la posizione relativa al Comune di Mola di Bari, poiché le parti avevano definito la lite con un protocollo d'intesa. Ha accolto il primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso principale di Equitalia, ritenendo che la mancanza di sottoscrizione della cartella non ne determinasse l'invalidità e che l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, sanzionato con nullità, operasse solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Ha rigettato il quarto motivo di Equitalia, relativo all'omessa pronuncia, e ha rigettato il ricorso incidentale dell'IACP. In particolare, la richiesta di riduzione ICI è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia per il riesame nel merito e per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Disciplina l'esenzione ICI per determinati immobili utilizzati per finalità istituzionali; nel caso concreto l'esenzione invocata dall'IACP non è stata riconosciuta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
Prevede una riduzione dell'imposta ICI in presenza dei relativi presupposti. La Corte ha precisato che la domanda deve essere proposta tempestivamente già nel ricorso di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Dinanzi alla commissione tributaria regionale non possono essere proposte domande od eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio.
In appello tributario è vietato introdurre nuove domande che modifichino gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa; la domanda di riduzione ICI proposta per la prima volta in appello è quindi preclusa.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
Ha introdotto la nullità della cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento solo per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Stabilisce obblighi di motivazione e trasparenza degli atti tributari, ma la mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente la sua invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo competente.
L. n. 241 del 1990, artt. 5 e 21-octies
La disciplina generale sul responsabile del procedimento e sui vizi non invalidanti non comporta, nel caso esaminato, l'annullamento della cartella per la sola mancata indicazione del responsabile.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina la cartella di pagamento; la sua validità non dipende necessariamente dalla sottoscrizione del concessionario quando la provenienza dell'atto sia comunque certa.
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda relativa a un beneficio, esenzione o riduzione d'imposta deve essere formulata già nel ricorso di primo grado, con allegazione dei fatti e dei documenti necessari; introdurla per la prima volta in appello è normalmente precluso.
- Il divieto di domande nuove in appello opera quando la nuova richiesta modifica gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa, anche se riguarda una diversa modalità di determinazione dell'imposta.
- La mancata sottoscrizione di una cartella di pagamento non determina automaticamente la nullità dell'atto, se esso è comunque chiaramente riferibile all'ente o all'agente competente.
- L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, con sanzione di nullità, per le cartelle di pagamento opera solo nel regime temporale previsto dalla legge e non può essere applicato retroattivamente alle cartelle anteriori al 1° giugno 2008.
- Quando una controversia viene definita con un accordo tra le parti durante il giudizio, viene meno l'interesse alla decisione nel merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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