Sentenza del 03/02/2023 n. 3460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza della CTR Lazio relativa a un avviso di accertamento per l'anno 2004 (IVA, IRAP, IRES per scostamento dagli studi di settore). Successivamente la ricorrente ha chiesto la modifica/ revocazione dell'ordinanza sostenendo di aver aderito alla definizione agevolata ("rottamazione" D.L. n.148/2017) e che tale circostanza, per errore, non era stata portata a conoscenza del Collegio quando quest'ultimo ha deciso.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato come manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che in Cassazione il rimedio esperibile è la revocazione per errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c.; tale errore richiede una difformità oggettiva e documentabile tra quanto rappresentato nel processo e la realtà dei fatti. Nel caso concreto non sussiste errore di fatto perché l'adesione alla definizione agevolata non era parte del materiale processuale e i giudici non potevano dunque averla erroneamente percepita. Perciò non è configurabile la revocazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate) e la Corte ha attestato, ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, co.1-quater, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Indica la revocazione per errore di fatto come rimedio esperibile; la Corte interpreta che solo tale mezzo è consentito avverso le sentenze di legittimità quando si invoca un errore materiale evidente.
art. 395 c.p.c., n. 4
Affianca la disciplina sulla revocazione; la Corte richiama questa norma per delimitare il tramite processuale corretto per far valere un presunto errore di fatto.
D.L. n. 148/2017 ("rottamazione dei ruoli")
Riferimento alla causa di fatto invocata dalla ricorrente (l'adesione alla definizione agevolata). La Corte osserva che tale adesione, se non prodotta in causa, non può costituire elemento di errore giudiziale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle conseguenze previste da tale norma: in caso di ricorso infondato/ inammissibile/ improcedibile, può essere dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In Cassazione il rimedio contro una decisione definitiva per presunti "nuovi fatti" è molto limitato: è operabile la revocazione per errore di fatto solo se l'errore consiste in una evidente e documentabile difformità tra il materiale processuale e la realtà dei fatti, non per fatti nuovi non portati in causa.
- La semplice circostanza che una parte abbia successivamente aderito a una definizione agevolata (es. "rottamazione") non integra di per sé un errore del giudice se tale adesione non era stata depositata o comunicata durante il processo: il giudice non può avere percepito erroneamente ciò che non era nel fascicolo.
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare che il giudice abbia avuto a disposizione documenti o elementi contraddittori rispetto alla decisione e li abbia comunque ignorati (divergenze di rappresentazione degli stessi atti). Eventi sopravvenuti o atti non prodotti in giudizio non soddisfano questo requisito.
- Se si scopre dopo la sentenza un fatto rilevante non prodotto (es. adesione ad una misura agevolativa), la via corretta è prima di tutto valutare la possibilità di rimedi processuali alternativi (se previsti) o di esibire l'atto nei procedimenti amministrativi/fiscali relativi; in Cassazione la possibilità di rimettere la questione è estremamente limitata.
- Le conseguenze pratiche di ricorsi infondati in Cassazione possono comprendere condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato (D.P.R. 115/2002 art.13) quando la Corte attesti l'infondatezza/inammissibilità/improcedibilità.
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