Ordinanza n. 505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, 7 gennaio 2026, n. 14, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. II, che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione n. 3 del 22 gennaio 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza di primo grado chiedendo incidentalmente la sospensione della sua efficacia. In primo grado aveva impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a opere eseguite nel villaggio turistico di proprietà, articolato nei Corpi A, B, C e D. In appello ha dichiarato che avrebbe rimosso alcuni manufatti del Corpo A — magazzino, piscina irregolare e locale tecnico seminterrato — nonché l'intero Corpo B, rinunciando per tali opere alla domanda di annullamento. Ha sostenuto di avere diritto alla sanatoria, ai sensi dell'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, per le ulteriori opere del Corpo A, consistenti in aumenti di volume, scale di collegamento e muro, e per il Corpo C, consistente in un locale tecnico. Ha inoltre affermato che il Corpo D, costituito da una piscina grande e dal relativo locale tecnico, fosse stato condonato in quanto rappresentato negli elaborati della concessione in sanatoria del 1999.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR. Quanto alle opere per le quali la società invocava l'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, ha rilevato che, trattandosi di immobili situati in zona sismica, la qualificazione delle tolleranze esecutive come non costituenti violazioni edilizie presuppone la trasmissione all'ufficio tecnico regionale dell'attestazione di conformità del tecnico, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 94, della formazione del silenzio-assenso oppure del decorso del termine per i controlli regionali. Tali elementi mancavano allo stato degli atti. Quanto alla piscina del Corpo D, la sua mera rappresentazione nella planimetria allegata all'istanza definita con concessione in sanatoria non è stata ritenuta sufficiente, poiché l'opera non era indicata tra quelle oggetto della domanda di condono né citata nella relazione descrittiva degli abusi. È stato inoltre ritenuto non concreto e attuale il pregiudizio dedotto, consistente nel possibile danno all'immagine della società locatrice del complesso, trattandosi di un danno futuro e incerto; il pregiudizio potenzialmente più concreto avrebbe riguardato il gestore del villaggio, soggetto diverso dall'appellante. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
le tolleranze esecutive non costituiscano violazioni edilizie
La non configurabilità di una violazione edilizia per tolleranze esecutive, in zona sismica, è stata subordinata alla trasmissione dell'attestazione tecnica all'ufficio regionale competente e all'acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 94, alla formazione del silenzio-assenso oppure al decorso del termine per i controlli regionali.
art. 94 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione all'autorizzazione regionale necessaria per gli interventi in zona sismica.
Massime di principio
- In materia di tolleranze esecutive ai sensi dell'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, quando l'immobile è situato in zona sismica la non rilevanza edilizia della tolleranza non può essere affermata in assenza della trasmissione all'ufficio tecnico regionale dell'attestazione di conformità del tecnico e dell'acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 94, della formazione del silenzio-assenso o del decorso del termine previsto per i controlli regionali.
- La mera rappresentazione di un'opera in una planimetria allegata a un'istanza di condono non dimostra che l'opera sia stata condonata quando essa non è indicata tra gli abusi oggetto della domanda e non è descritta nella relazione degli abusi.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dal possibile danno all'immagine è insufficiente quando prospettato in termini futuri e incerti; inoltre, il pregiudizio riferibile a un soggetto diverso dall'appellante non integra, per quest'ultimo, un danno personale idoneo a fondare la misura cautelare.
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