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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-589/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2024. — J.L.O.G. e J.J.O.P. contro Resorts Mallorca Hotels International SL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamento collettivo – Direttiva 98/59/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligo di informazione e di consultazione – Numero di licenziamenti previsti o effettivi – Articolo 1, paragrafo 1 – Cessazioni volontarie di contratti di lavoro prima del licenziamento – Modalità di calcolo del numero di licenziamenti. — Causa C-589/22

Giurisprudenza europea62022CJ0589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il momento di insorgenza degli obblighi di consultazione nei licenziamenti collettivi. In una ristrutturazione che può comportare il superamento delle soglie dell’articolo 1 della direttiva 98/59, il datore di lavoro deve aprire le consultazioni ex articolo 2 già quando la riduzione dei posti è prevista o pianificata. Poiché la risposta alla prima questione era sufficiente, la seconda sulla qualificazione delle dimissioni volontarie non è stata esaminata.

Licenziamento collettivo: l’obbligo di consultazione ex direttiva 98/59 sorge quando il datore di lavoro prevede una riduzione dell’organico potenzialmente sopra soglia, non solo quando è certo del superamento definitivo delle soglie.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/59, l’obbligo di informazione e consultazione nei licenziamenti collettivi sorga già quando il datore di lavoro, nell’ambito di una ristrutturazione, prevede una riduzione dei posti di lavoro che può superare le soglie dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure solo quando, dopo misure interne di riduzione del personale, è certo che il numero di licenziamenti effettivi supererà tali soglie. Se, inoltre, ai fini del calcolo dei licenziamenti, le dimissioni volontarie incentivate e facilitate dal datore di lavoro vadano assimilate ai licenziamenti ex articolo 1, paragrafo 1, ultimo comma.

Principio di diritto

L’obbligo di consultazione previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/59 nasce nel momento in cui, nell’ambito di un piano di ristrutturazione, il datore di lavoro prevede o pianifica una riduzione dell’organico tale da poter superare le soglie dei licenziamenti collettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e non soltanto quando, a valle di misure interne, sia ormai certo il superamento effettivo di tali soglie. È quindi sufficiente che la decisione strategica o commerciale renda ragionevolmente prevedibili licenziamenti collettivi, poiché la consultazione deve avvenire prima che il datore adotti decisioni che rendano inevitabili i licenziamenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/59/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 98/59/CE

Licenziamento collettivo e momento di insorgenza dell’obbligo di consultazione

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares in una controversia tra due lavoratori e la loro ex datrice di lavoro, una società alberghiera. La questione riguarda l’interpretazione della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi, in particolare il rapporto tra la pianificazione di una ristrutturazione e l’obbligo di consultare i rappresentanti dei lavoratori.

Fatti e procedimento principale

La società convenuta gestiva alberghi e, tra agosto e dicembre 2019, ha drasticamente ridotto il numero delle strutture gestite. Il 30 dicembre 2019 ha concluso un accordo che ha comportato il trasferimento della gestione di sette alberghi a un’altra società del gruppo, con contestuale passaggio di parte dei lavoratori a quest’ultima. Poco dopo, nove dipendenti hanno manifestato l’intenzione di lasciare la società originaria e sono stati assunti dalla nuova impresa il 15 gennaio 2020.

Nel gennaio 2020 l’organico della sede si era ridotto a 32 lavoratori; il 31 gennaio 2020 altri nove dipendenti, tra cui i due ricorrenti, sono stati licenziati per motivi organizzativi e produttivi. I lavoratori hanno contestato il licenziamento sostenendo che avrebbe dovuto essere avviata una procedura di licenziamento collettivo e che la società aveva eluso fraudolentemente tali obblighi favorendo esodi volontari.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 2 della direttiva 98/59 imponga consultazioni già quando il datore di lavoro prevede, nell’ambito di una ristrutturazione, una riduzione del personale potenzialmente superiore alle soglie legali, anche se il numero finale di licenziamenti resta sotto soglia grazie a misure interne non precedute da consultazione;
  • se le dimissioni di lavoratori, proposte dal datore e accettate dopo prospettive di immediato impiego presso altra impresa, vadano conteggiate come cessazioni assimilate ai licenziamenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, ultimo comma.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE, che definisce il licenziamento collettivo e assimila, ai fini del calcolo, alcune cessazioni del contratto per iniziativa del datore di lavoro;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, che impone consultazioni quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, che indica l’oggetto delle consultazioni, ossia evitare o ridurre i licenziamenti e attenuarne le conseguenze.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Junk, Akavan e Ciupa, secondo cui gli obblighi di consultazione e notifica sorgono prima della decisione di risolvere i contratti di lavoro. La consultazione deve quindi iniziare quando viene adottata una decisione strategica o commerciale che rende prevedibili licenziamenti collettivi.

La Corte osserva che una consultazione tardiva, avviata solo dopo che il datore ha già deciso i licenziamenti, priverebbe di utilità la procedura e impedirebbe ai rappresentanti dei lavoratori di discutere alternative efficaci. Nel caso concreto, la drastica riduzione dell’attività della società alberghiera e il trasferimento della gestione di sette strutture a un’altra impresa rendevano ragionevolmente prevedibile una riduzione significativa del personale della sede centrale.

Secondo la Corte, la circostanza che la società abbia favorito il passaggio volontario di alcuni lavoratori ad altra impresa non escludeva la necessità delle consultazioni, poiché proprio tale scenario poteva contribuire a evitare o ridurre i licenziamenti. La Corte sottolinea inoltre che la finalità dell’obbligo di consultazione coincide, in larga misura, con l’obiettivo perseguito nel caso di specie dalla società, vale a dire ridurre il numero dei licenziamenti individuali tramite il reimpiego di parte del personale presso la nuova gestore.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde solo alla prima questione e non esamina la seconda. Stabilisce che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/59 va interpretato nel senso che l’obbligo di consultazione sorge quando, nell’ambito di un piano di ristrutturazione, il datore di lavoro prevede o pianifica una riduzione dell’organico che può superare le soglie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e non soltanto quando, dopo aver adottato misure di riduzione del personale, sia certo il superamento effettivo di tali soglie.

Principio affermato

Il momento decisivo è la prevedibilità del licenziamento collettivo in base a una decisione strategica o commerciale: appena tale decisione rende possibile il superamento delle soglie, il datore di lavoro deve aprire le consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori. L’efficacia della direttiva 98/59 verrebbe altrimenti compromessa se il confronto fosse rinviato a una fase in cui i licenziamenti sono già sostanzialmente inevitabili.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettividiritto del lavoroinformazione e consultazione dei lavoratoriristrutturazioni aziendali

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