Cassazione Civile, Ordinanza n. 40611/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva svolto, tra il 1998 e il 1999, campagne pubblicitarie per conto di due amministrazioni regionali chiedeva in giudizio il pagamento delle somme indicate nelle fatture emesse, sostenendo che le prestazioni fossero state commissionate dai rispettivi rappresentanti degli assessorati. In via subordinata proponeva domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il tribunale rigettava le domande e la corte d'appello confermava il rigetto della sola domanda subordinata, ritenendo che, pur potendo astrattamente sussistere i presupposti dell'azione di arricchimento, mancasse la prova degli elementi necessari per liquidare l'indennizzo, in particolare del depauperamento subito e del quantum. Nel ricorso per cassazione la società denunciava, con due motivi, violazione degli artt. 2041, 1226, 2056 c.c. e dei principi sul processo, lamentando: omessa o apparente motivazione; mancata considerazione delle conferme d'ordine, delle fatture, della testimonianza favorevole, della mancata comparizione dei rappresentanti delle amministrazioni, dei documenti sull'impegno di spesa; errata declaratoria di tardività di tali documenti; mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi ex artt. 213 e 210 c.p.c.; mancata nomina di CTU; erronea esclusione della liquidazione equitativa dell'indennizzo. Con il secondo motivo sosteneva che, una volta provato l'arricchimento, la corte avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa del pregiudizio oppure riconoscere l'impossibilità oggettiva di provarlo nel preciso ammontare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificandolo però in dispositivo come inammissibile, e ha condannato la società ricorrente alle spese. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso la possibilità di liquidare equitativamente l'indennizzo perché la società non aveva provato in modo sufficiente il depauperamento e il quantum debeatur. La Corte ha affermato che la liquidazione equitativa presuppone pur sempre la prova dell'esistenza del danno e dell'impossibilità o estrema difficoltà oggettiva di quantificarlo, non potendo essere usata per supplire alla mancata prova del danno o del nesso causale. Ha inoltre osservato che i documenti sull'impegno di spesa erano stati correttamente ritenuti tardivi e, comunque, inidonei a dimostrare il depauperamento, riferendosi agli importi che sarebbero spettati in caso di contratto valido e comprensivo di utile d'impresa. I poteri istruttori ex artt. 213 e 210 c.p.c. e la nomina del CTU sono stati considerati rimessi alla discrezionalità del giudice di merito o comunque non decisivi nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova dell'arricchimento, del correlativo depauperamento, dell'assenza di giusta causa e del nesso causale; non basta la sola dimostrazione dell'esecuzione della prestazione.
art. 1226 c.c.
La valutazione equitativa del danno è possibile solo se il danno esiste ed è dimostrato, ma sia oggettivamente impossibile o estremamente difficile provarne il preciso ammontare; non sostituisce la prova del danno.
art. 2056 c.c.
La norma richiama i criteri di liquidazione del danno risarcibile, ma non esonera la parte dall'onere di provare l'esistenza e i presupposti del pregiudizio.
art. 184 c.p.c.
La produzione documentale avvenuta oltre il termine è stata ritenuta tardiva e quindi inutilizzabile nel giudizio di merito.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla mancata considerazione di documenti non contestati è stata respinta perché quei documenti erano comunque ritenuti inidonei a provare il depauperamento.
art. 167 c.p.c.
La mancata contestazione dei documenti non vale a superare l'inidoneità probatoria degli stessi rispetto al fatto da dimostrare.
art. 213 c.p.c.
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in cassazione; inoltre, non può essere usata per aggirare preclusioni istruttorie.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale; il suo diniego è sindacabile solo se sorretto da motivazione incoerente o irragionevole e se diretto a fatti decisivi.
art. 345 c.p.c.
La richiesta di informazioni non può essere utilizzata in appello per superare preclusioni istruttorie, se finalizzata a ottenere documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi tempestivamente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è priva di un apparato argomentativo sufficiente nel suo testo; qui il minimo costituzionale è stato ritenuto rispettato.
art. 111 Cost.
È stato richiamato a sostegno del dovere di motivazione, reputato tuttavia assolto dalla sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è stata ostacolata dalle preclusioni applicabili in caso di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme preclude il controllo di legittimità sul vizio di motivazione nei limiti invocati dalla ricorrente.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con la procedura camerale semplificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di arricchimento senza causa il privato deve provare non solo l'esecuzione della prestazione e l'utilità conseguita dalla controparte, ma anche il proprio depauperamento, l'assenza di giusta causa e il nesso causale tra i due fenomeni.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può supplire alla mancanza di prova sull'esistenza del danno o del depauperamento: opera solo quando il pregiudizio sia dimostrato nell'an debeatur ma sia oggettivamente difficile o impossibile quantificarlo nel preciso ammontare.
- I documenti prodotti tardivamente possono essere legittimamente ignorati dal giudice di merito; comunque, documentazione che attesti importi dovuti in ipotesi di regolare contratto può essere inidonea a provare il quantum dell'indennizzo da arricchimento, se include voci non spettanti, come l'utile d'impresa.
- I poteri istruttori officiosi ex artt. 213 e 210 c.p.c. hanno natura discrezionale o residuale e il loro mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione, specie quando siano diretti ad aggirare preclusioni processuali o a sopperire alla mancata iniziativa probatoria della parte.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente limitato e il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
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