Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03183/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) nullità per mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado (depositata inizialmente con motivazione relativa ad un diverso caso e poi sostituita), con conseguente nullità della sentenza di appello; 2) manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione dell'art. 640 c.p., denunciando che la Corte territoriale avrebbe dedotto il dolo iniziale dal comportamento successivo dell'imputato (petitio principii), trascurando elementi fattuali contrari (es. ordini di materiale presso Meral S.p.a.); 3) carenza e contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dell'elemento soggettivo, nonché mancato confronto critico con la versione dell'imputato e valutazioni apodittiche (es. interpretazione della mancata restituzione dell'acconto come prova del dolo iniziale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non equivale all'inesistenza del provvedimento e che il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancante. I secondi motivi sono stati considerati generici e meri reiterati della diversa lettura del compendio probatorio già respinta in appello; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua, logica e adeguata, compresa la valutazione del dolo iniziale per truffa contrattuale basata su elementi coevi e successivi (importo sostanzioso dell'acconto, rassicurazioni ripetute, apposizione di postilla con ditta fittizia, lettere false). Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Magliaro Angela, liquidate in euro 1.607,00 (più accessori di legge). La condanna di merito (pena di 4 mesi di reclusione e €300 di multa, pena sospesa, con condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile) è di fatto confermata nella sostanza poiché il ricorso è stato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    La Corte specifica i limiti delle censure ammissibili in Cassazione: la nullità per mancanza di motivazione (lett. c) e le censure di illogicità o carenza di motivazione (lett. b) ed e) sono valutate alla luce della documentazione processuale e dei principi giurisprudenziali; molte censure risultano mera diversa lettura del fatto e quindi inammissibili o infondate.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    La norma indica i casi tassativi in cui il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e rinviare gli atti: la Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione o una motivazione riferita ad altro processo non rientrano necessariamente fra quei casi e che l'appello può integrare la motivazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione sulla motivazione; la Corte non dà rilievo a una nullità insussistente ex art.125 quando l'appello ha poteri di piena cognizione per integrare la motivazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione formale sulla motivazione di primo grado; la Corte sottolinea che l'appello può provvedere ove la motivazione sia mancante o errata, nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice della truffa: la Corte conferma la giurisprudenza secondo cui il dolo iniziale nella truffa contrattuale può essere desunto da elementi coevi e successivi che dimostrano la volontà di non adempiere sin dall'origine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha applicato tale disposizione liquidando una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non equivale automaticamente all'inesistenza del provvedimento: il giudice d'appello, nei casi non tassativi di nullità ex art. 604 c.p.p., può integrare o redigere la motivazione mancante.
  • In Cassazione non è sufficiente ribadire una diversa lettura del materiale probatorio: le censure che si limitano a riformulare alternative interpretative dei fatti, senza dimostrare vizi di diritto o motivazione manifestamente illogica, sono inammissibili o infondate.
  • Nel reato di truffa contrattuale (art. 640 c.p.), il dolo iniziale può essere desunto anche da elementi circumstanziali e da condotte successive se indicano che l'intenzione di non adempiere era presente sin dal negozio (es. ingente acconto, rassicurazioni fasulle, artifici come documenti o dichiarazioni fittizie).
  • La Corte valuta la congruità, logica e completezza della motivazione del giudice di merito: se questa risulta coerente e motivata rispetto alle fonti di prova, la Cassazione non interviene per mero dissenso sulle scelte di valutazione del fatto.
  • Le parti civili che contribuiscono con deduzioni utili alla decisione possono ottenere la rifusione delle spese sostenute per il grado di giudizio (liquidazione delle spese di parte civile), salvo voci non pertinenti alla fase controversa.
  • Ricorrere in Cassazione richiede censure fondate su vizio di diritto o motivazione manifestamente illogica; censure meramente fattuali o generiche comportano alta probabilità di inammissibilità e condanna alle spese, compresa l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.