Sentenza n. 2990/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3961 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3961 del 12 settembre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 settembre 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, nella misura di euro 500,00 annui, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione per l'utilizzo nel rispetto dei vincoli di legge. Nonostante la notifica del titolo, il passaggio in giudicato attestato il 7 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'amministrazione non ha dato esecuzione alla decisione. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia, quanto all'attribuzione del contributo alla formazione mediante carta docente o strumento equipollente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con compiti sostitutivi da esercitare nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'inadempimento da parte dei ricorrenti. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti; non gli spetta alcun compenso, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme.
art. 26 c.p.a.
Rileva per la regolazione delle spese del processo amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo, anche in materia di spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il titolo sia definitivo, sia stato notificato e l'amministrazione non ne abbia contestato l'inadempimento.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'imposizione di un termine per l'adempimento.
- In caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, al quale sono attribuiti i poteri necessari per adottare gli atti sostitutivi occorrenti all'esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'esecuzione, l'incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo, se ciò è stabilito dal giudice.
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