Ordinanza n. 2815/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'aspettativa non retribuita richiesta per lo svolgimento, in sospensione dal servizio, di attività lavorativa autonoma e professionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con la quale è stata respinta la richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita dal 1° aprile al 30 settembre 2026, formulata ai sensi dell'art. 18 l. n. 183/2010 per svolgere attività autonoma e professionale. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono due profili ostativi: il fumus boni iuris è stato ritenuto insufficiente alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l'istituto non è applicabile agli appartenenti ai Vigili del Fuoco quando l'aspettativa sia richiesta per lo svolgimento di attività autonoma, professionale o commerciale; il periculum in mora non è stato adeguatamente provato, poiché il ricorrente sarebbe stato collocato in quiescenza nell'ottobre 2026 e avrebbe potuto svolgere da allora l'attività programmata. La prospettata perdita di chance contrattuali, riferita ad alcune offerte di incarico come RSPP esterno e consulente per la sicurezza sul lavoro, è stata considerata una mera allegazione priva di supporto probatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non sufficientemente fondato il ricorso, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato sull'inapplicabilità dell'aspettativa prevista dall'art. 18 l. n. 183/2010 agli appartenenti ai Vigili del Fuoco che intendano svolgere attività autonoma, professionale o commerciale. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum in mora adeguatamente dimostrato, sia perché il ricorrente sarebbe stato collocato a riposo entro pochi mesi, sia perché la dedotta perdita di chance non era stata provata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 18 l. 4 novembre 2010, n. 183
La disposizione è stata invocata dal dipendente pubblico quale base della richiesta di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività autonoma e professionale; il TAR ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'istituto non si applica, in tale ipotesi, agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato, verificando sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di aspettativa non può essere accolta quando il ricorso non presenti sufficienti elementi di fondatezza alla luce dell'orientamento giurisprudenziale applicabile alla specifica categoria di dipendenti pubblici.
- L'istituto dell'aspettativa previsto dall'art. 18 l. n. 183/2010 non è applicabile agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quando sia richiesto per lo svolgimento di un'attività autonoma, professionale o commerciale, secondo l'orientamento richiamato dal giudice.
- Il periculum in mora deve essere comprovato in concreto; la mera allegazione della perdita di occasioni professionali o di chance contrattuali, non accompagnata da elementi probatori, non è sufficiente a fondare la tutela cautelare.
- La prossimità del collocamento in quiescenza, che consenta al dipendente di svolgere successivamente l'attività professionale perseguita, può escludere l'attualità e la gravità del pregiudizio cautelare.
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