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Sentenza

Sentenza n. 286/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. Bari n. 843 del 22.4.2025 (pubblicata in pari data all’Albo pretorio on-line), avente ad oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud _ Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. N. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di n. 2 lotti di arredi non sanitari, con relativa posa in opera” (Marca Lotto 1 della D.D.G. n. 46/2023 – I Tranche), destinati al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, in relazione al Lotto 1, CIG B2 CBE1351E e Lotto 2 – CIG B2 CBE145F1, Aggiudicazione. CUP D65F23000400003; - di tutti gli atti di gara, anche istruttori; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di aggiudicazione della procedura aperta telematica, limitatamente al Lotto 2, e relativi atti di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione dei lotti di una procedura aperta telematica per la fornitura e posa in opera di arredi non sanitari destinati al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, chiedendo l'annullamento degli atti di gara e la sospensione della loro efficacia. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, l'ASL ha rivalutato l'offerta tecnica della controinteressata, dichiarandola non conforme, e successivamente ha rivalutato anche l'offerta della ricorrente, ritenendola anch'essa non conforme. La stazione appaltante ha quindi annullato in autotutela la precedente aggiudicazione, limitatamente al Lotto 2. Non sono stati proposti motivi aggiunti né nuove impugnative. Ricorrente e controinteressata hanno dichiarato che non residuava alcuna ragione di controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 2 aveva fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'impugnazione originaria. La mancata proposizione di motivi aggiunti o di nuove impugnative ha inoltre escluso che il giudizio potesse estendersi agli atti successivi. Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni delle parti circa l'assenza di controversia residua. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità dello svolgimento della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio quale fondamento processuale della rilevazione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • artt. 25 e 71 d.lgs. 36/2023

    Disposizioni indicate nell'oggetto della procedura come base normativa della gara aperta telematica; il giudice non ne svolge uno specifico esame nel merito.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto di aggiudicazione impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso, quando venga meno l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla pronuncia.
  • La rivalutazione delle offerte e il successivo annullamento dell'aggiudicazione non consentono al giudice di estendere automaticamente il giudizio agli atti sopravvenuti: in assenza di motivi aggiunti o di nuove impugnative, il giudizio resta circoscritto all'oggetto originario.
  • La dichiarazione delle parti circa l'assenza di una controversia ancora pendente può essere valutata dal giudice insieme agli atti del processo ai fini della rilevazione della sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudizio si conclude in rito per sopravvenuta carenza di interesse e lo svolgimento della controversia presenta peculiarità, le spese possono essere compensate tra tutte le parti.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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