Cassazione Civile, Ordinanza n. 29975/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità vigilanza)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta innanzi alla Corte d'appello e poi sfociata in ricorso per cassazione, contro sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia a una società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari e ad alcuni suoi amministratori/liquidatori, per violazione dell'art. 107 TUB, nel testo ratione temporis applicabile, e delle disposizioni secondarie di vigilanza, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, specie nella gestione del credito. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del giusto processo e del contraddittorio ex artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost., sostenendo che il servizio istruttorio e il Direttorio non garantissero adeguata terzietà e che le sanzioni fossero di natura afflittiva assimilabile a quelle Consob; 2) violazione del contraddittorio per mancata audizione orale davanti al Direttorio; 3) omesso esame di fatti decisivi e contestazione della motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio, ritenuta pedissequa e non confrontata con le difese; 4) illogicità, contraddittorietà e omesso esame in relazione alla valutazione delle iniziative adottate dagli amministratori, incluse le misure di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F., che i ricorrenti assumevano idonee a segnare una discontinuità gestionale; 5) omessa motivazione sulla congruità della sanzione. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti le violazioni, valorizzando l'oggettiva rischiosità del portafoglio, la carenza di controlli interni, la concentrazione dei finanziamenti su farmacie socie o affiliate a un gruppo in cui vi era conflitto di interessi, e l'assenza di adeguata istruttoria sui finanziamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel procedimento sanzionatorio bancario, il diritto di difesa è garantito dalla contestazione degli addebiti, dalla possibilità di depositare memorie e documenti e dall'audizione personale prevista dalla disciplina di settore, senza che sia necessaria la partecipazione orale davanti al Direttorio; inoltre, le norme sul giusto processo non si applicano al procedimento amministrativo in sé, mentre l'art. 6 CEDU è rispettato poiché il provvedimento è impugnabile davanti alla Corte d'appello, giudice indipendente e dotato di giurisdizione piena. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non individuava specificamente i fatti decisivi trascurati né le controdeduzioni non esaminate; in ogni caso è stata ribadita la legittimità della motivazione per relationem del decreto sanzionatorio quando il Direttorio condivida la proposta, purché questa sia richiamata e resa accessibile agli interessati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione, e comunque la Corte territoriale aveva già esaminato in modo analitico e coerente gli elementi che sorreggevano la responsabilità degli amministratori, sicché l'accordo di ristrutturazione successivo non escludeva le violazioni già consumate. L'ultimo motivo è stato respinto perché la sanzione era stata adeguatamente motivata e la sua quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell'art. 11 L. 689/1981; qui la Corte d'appello aveva considerato gravità delle violazioni, personalità degli agenti e condizioni economiche. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 107 TUB
Norma violata, nel testo applicabile ratione temporis, a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate agli intermediari finanziari per carenze organizzative e nei controlli interni.
art. 111 TUB
Richiamato per la cancellazione della società dall'elenco generale del Ministero delle Finanze a seguito della liquidazione.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti; la Corte ha escluso la violazione perché il provvedimento sanzionatorio è impugnabile davanti a un giudice indipendente e con giurisdizione piena, nel quale il contraddittorio è pienamente garantito.
art. 24 Cost.
La Corte ha affermato che le garanzie del giusto processo non si estendono in modo integrale al procedimento amministrativo sanzionatorio.
art. 111 Cost.
Come per l'art. 24 Cost., non è stato ritenuto direttamente applicabile al procedimento amministrativo sanzionatorio.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 145 TUB
Disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni della Banca d'Italia, prevedendo termini per memorie, documenti e audizione anche personale delle parti.
D.Lgs. n. 342 del 1999
Ha introdotto il comma 6 dell'art. 145 TUB che regola l'opposizione alle sanzioni bancarie.
art. 3 L. 241/1990
Si applica al procedimento sanzionatorio bancario; legittima la motivazione per relationem del provvedimento, purché gli atti richiamati siano indicati con precisione e resi accessibili.
art. 2391 c.c.
Richiamato dalla Corte territoriale e dalla Cassazione come parametro della violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di conflitto di interessi.
art. 182 L.F.
Invocato dai ricorrenti per l'accordo di ristrutturazione del debito, ritenuto però irrilevante per escludere violazioni già verificatesi.
art. 11 L. 689/1981
Parametro per la determinazione della sanzione, in base a gravità della violazione, personalità dell'agente e condizioni economiche.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo bancario il diritto di difesa è assicurato dalla contestazione degli addebiti, dalla possibilità di depositare memorie e documenti e dall'audizione personale prevista dalla disciplina di settore; non è necessario che l'incolpato sia sentito oralmente dal Direttorio che adotta la decisione finale.
- Le garanzie del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost. non si applicano automaticamente al procedimento amministrativo sanzionatorio; la compatibilità con l'art. 6 CEDU è soddisfatta se il provvedimento è impugnabile davanti a un giudice indipendente e imparziale munito di giurisdizione piena.
- La motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio è legittima quando l'atto richiamato contiene la proposta sanzionatoria, è richiamato con precisione e reso accessibile agli interessati; il Direttorio, se condivide tale proposta, non deve ripeterne integralmente le argomentazioni.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante la deduzione di vizi di motivazione solo apparenti o generici; il ricorso deve indicare in modo specifico i fatti decisivi asseritamente trascurati.
- Nella determinazione della sanzione amministrativa il giudice di merito deve tener conto dei criteri legali di gravità della violazione, personalità dell'agente e condizioni economiche, e la motivazione è sindacabile in cassazione solo se tali parametri risultano disattesi o non considerati.
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