Sentenza del 05/05/2022 n. 14351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva confermato la C.T.P. accogliendo il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento che avevano recuperato a tassazione Irpef le somme corrisposte dall'A.S.P. a titolo di risarcimento. L'ufficio sosteneva che le somme erano risarcimento per lucro cessante (mancato guadagno) collegato alla mancata corresponsione della 'retribuzione di risultato' prevista dal c.c.n.l. e, dunque, soggette a tassazione (anche con tassazione separata ex art.17 T.U.I.R.) ai sensi dell'art.6 T.U.I.R., comma 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando che le somme transattive corrisposte per la mancata attivazione della 'retribuzione di risultato' erano risarcimento del danno da perdita di chance e, secondo la consolidata giurisprudenza interpretativa dell'art.6 T.U.I.R., non costituiscono reddito imponibile se tendono a riparare un pregiudizio di natura diversa dalla mancata percezione di redditi. Pertanto la somma non è stata assoggettata a Irpef; il ricorrente (Agenzia) è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in dispositivo).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 6, comma 2
«I proventi conseguiti in sostituzione di redditi... e le indennità... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)»
La Corte interpreta l'art.6, comma 2, nel senso che le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se il risarcimento tende a riparare un danno di natura diversa (es. perdita di chance, danno emergente) non costituisce reddito imponibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 17, comma 1, lett. b
Richiamata dall'Agenzia quale possibile regime di tassazione separata per somme percepite in anni successivi a quelli di competenza se qualificabili come reintegrazione di redditi; la Corte valuta tuttavia la natura del risarcimento (danno emergente vs lucro cessante) prima di applicare eventuali regimi speciali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime rilevanti)
La Corte richiama e conferma orientamenti consolidati (ex multis Cass. 21/06/2002 n.9111; Cass. 29/12/2011 n.29579; Cass. 07/02/2019 n.3632; Cass. 21/02/2019 n.5108; Cass. Sez. L 03/02/2021 n.2472; Cass. 11/02/2022 n.4488) secondo i quali: le somme risarcitorie sono imponibili solo se reintegrano redditi non percepiti (lucro cessante); non sono imponibili se riparano danni emergenti o perdita di chance, anche se per quantificare il risarcimento si fa riferimento a componenti retributive.
Contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 52 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 08/06/2000)
Rilevante per definire la natura della 'retribuzione di risultato' come componente retributiva collegata ad obiettivi; l'assenza di attivazione dell'istituto è stata qualificata come causa della perdita di chance e della lesione della capacità professionale, non come mera mancata corresponsione di una retribuzione dovuta automaticamente.
Massime di principio
- Distinzione fondamentale: risarcimenti volti a reintegrare redditi non percepiti (lucro cessante) sono imponibili; risarcimenti per danno emergente o perdita di chance sono, di regola, non imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
- La qualificazione fiscale dipende dalla natura del danno accertata nel giudizio che ha determinato il risarcimento: occorre valutare la causa giuridica (oggetto della transazione/condanna) e la finalità del pagamento.
- Il riferimento, ai fini della quantificazione del danno, a voci retributive o a contratti collettivi non trasforma automaticamente la natura del risarcimento in reddito: il criterio di quantificazione può essere equitativo senza mutare il titolo dell'indennizzo.
- Se il risarcimento è corrisposto in anni diversi da quelli di competenza e ha natura di reintegro di reddito, può trovare applicazione la tassazione separata; ma tale regime è subordinato alla preventiva qualificazione del danno come lucro cessante.
- Per adottare decisioni analoghe è essenziale documentare (o verificare nella sentenza di merito) se il danno accertato è perdita di reddito effettiva o perdita di opportunità/professionalità; la prova e la motivazione del giudice del lavoro sono determinanti per la qualificazione fiscale.
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