Cassazione Penale, Ordinanza n. 07413/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché del tutto generico e privo dell'indicazione delle specifiche ragioni di fatto o di diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Bologna a quattro mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso si lamentava, in modo molto generico, la carenza o l'apparenza della motivazione della decisione di appello, senza però formulare censure specifiche. Dalla motivazione della sentenza emerge che in appello erano stati dedotti, in particolare, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la sostituzione della pena detentiva; la Corte d'appello aveva respinto entrambe le richieste valorizzando i precedenti numerosi e specifici dell'imputato, ritenuti incompatibili sia con la particolare tenuità del fatto sia con una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta materiale contestata, limitandosi a richiamare il reato oggetto di giudizio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta, perché i precedenti numerosi e specifici dell'imputato sono stati ritenuti incompatibili con la qualificazione del fatto come tenue.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dalla censura di motivazione generica; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata specificazione dei motivi di doglianza.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo apodittico la carenza o l'apparenza della motivazione senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di censura in fatto o in diritto.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere respinta quando il giudice valorizzi precedenti numerosi e specifici dell'imputato, considerati incompatibili con la particolare tenuità del fatto e con una valutazione positiva sulla futura osservanza della legge.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva presuppone una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni: tale prognosi può essere esclusa sulla base della personalità desunta dai precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il giudizio di legittimità è investito solo di censure generiche e non specifiche, la Corte non entra nel merito delle questioni già correttamente esaminate dal giudice di appello.
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