Sentenza del 10/01/2024 n. 1040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per un'imposta suppletiva di registro su un terreno edificabile privo di manufatti venduto da A.A. alla Mila Cooperativa Edilizia, revocando l'agevolazione prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ritenendo che il terreno non potesse beneficiare della tassazione in misura fissa perché non edificato. A.A. aveva invece applicato l'imposta in misura fissa, basandosi sull'inserimento del terreno in un piano di recupero edilizio e urbanistico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando che l'agevolazione prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 si applica anche ai terreni non edificati purché inseriti in piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionati. Ha inoltre chiarito che la norma non limita l'agevolazione agli immobili edificati, ma comprende anche le aree inedificate, in quanto i piani di recupero possono riguardare il recupero urbanistico e non solo edilizio. L'eccezione di illegittimità della revoca dell'agevolazione non è stata considerata tardiva.
Norme richiamate
legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5
"Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa."
L'agevolazione si applica anche ai terreni inedificati inseriti in piani di recupero, non solo agli immobili edificati, perché i piani di recupero riguardano il tessuto urbanistico oltre che edilizio.
legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e 28
Art. 27 e 28 disciplinano l'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente e i piani di recupero, includendo immobili, aree e complessi edilizi per interventi di conservazione, risanamento e ristrutturazione urbanistica.
I piani di recupero possono riguardare anche aree non edificate, finalizzate a migliorare l'assetto urbanistico e a realizzare opere di urbanizzazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 32
Nel processo tributario, le nuove difese che non ampliano la materia del contendere non sono considerate nuovi motivi ma eccezioni ammissibili, come nel caso dell'eccezione sulla revoca dell'agevolazione.
codice di procedura civile, art. 112
La disciplina sulle eccezioni e motivi di impugnazione nel processo civile è applicata analogicamente nel processo tributario.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Prevede l'eventuale versamento del contributo unificato da parte del ricorrente nel giudizio.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per immobili inseriti in piani di recupero si applica anche ai terreni non edificati se inclusi nei piani stessi, poiché tali piani non si limitano a interventi edilizi ma riguardano il recupero e il miglioramento urbanistico complessivo.
- Nel processo tributario, un'eccezione che supporta la causa originaria e non amplia la materia del contendere non è considerata tardiva o inammissibile, permettendo di sollevare argomentazioni aggiuntive a sostegno della difesa.
- L'interpretazione normativa deve tenere conto della finalità dei piani urbanistici e delle leggi correlate, evitando interpretazioni restrittive che ne limitino indebitamente l'applicabilità.
- Nei casi di contestazioni sull'applicazione di agevolazioni fiscali collegate a strumenti urbanistici, è fondamentale verificare il piano di recupero e la qualifica del soggetto coinvolto come attuatore del recupero.
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