Cassazione Civile, Ordinanza n. 21652/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'amministrazione, di una parte di un contributo pubblico già erogato a favore di una società per la realizzazione di un investimento produttivo nell'ambito di un patto territoriale. La società aveva ricevuto una prima erogazione e poi si era vista revocare somme per complessivi circa 223 mila euro per asserita carenza di documentazione, inadempienze nella rendicontazione finale e cessione dell'azienda a terzi senza assenso della banca erogatrice. La società aveva agito per l'accertamento del proprio diritto al contributo già percepito. Il Ministero ricorrente ha contestato la sentenza d'appello che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, sostenendo invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., assumendo che la vicenda riguardasse la formazione ed esecuzione degli accordi propri dei patti territoriali e implicasse una valutazione discrezionale della P.A. sulla corretta allocazione delle risorse e sulla ponderazione degli interessi pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la lite non investisse la formazione, conclusione o esecuzione del patto territoriale in sé, né un potere di autotutela dell'amministrazione per vizi di legittimità o contrasto originario con l'interesse pubblico, ma riguardasse la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e la verifica dell'inadempimento del beneficiario alle condizioni legali di conservazione del contributo. La revoca era quindi espressione di un controllo vincolato sull'inosservanza di obblighi previsti dalla legge, idoneo a far valere un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di merito già investito della causa; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010
La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; non ricorre quando la controversia verte solo sull'inadempimento del beneficiario e sulla revoca del contributo già erogato.
art. 353 c.p.c.
Il giudice di appello aveva rimesso le parti al primo giudice dopo avere dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 12, comma 3, d.lgs. 31 luglio 2000, n. 320
Richiamato come disposizione generale che disciplina i casi di revoca per carenza di documentazione e inadempienze nella fase di completamento della rendicontazione.
art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Richiamato come norma che regola le procedure di incentivo e sanzione negli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a presidio della conservazione del beneficio già percepito.
art. 103 Cost.
È richiamato per il fondamento costituzionale della giurisdizione amministrativa quando siano coinvolti poteri autoritativi della P.A. in materie determinate.
art. 113 Cost.
È richiamato insieme all'art. 103 Cost. quale parametro di compatibilità costituzionale della devoluzione al giudice amministrativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici già erogati, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la P.A. agisce per recuperare il beneficio in ragione dell'inadempimento del beneficiario a condizioni legali o provvedimentali di conservazione del contributo.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 c.p.a. ricorre solo se la controversia investe la formazione, conclusione o esecuzione degli accordi o l'esercizio di poteri autoritativi di autotutela per vizi di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico.
- Per stabilire la giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio sulla base dei fatti allegati, non alla denominazione formale dell'atto impugnato.
- La revoca di una sovvenzione per carenza documentale, inadempienze o difformità rispetto alle condizioni di legge integra un controllo vincolato della P.A. e riguarda una posizione di diritto soggettivo del beneficiario, non un interesse legittimo.
- Non è decisivo che l'atto amministrativo sia formalmente qualificato come revoca o decadenza; conta la disciplina sostanziale che lo governa e se l'amministrazione stia esercitando un potere discrezionale di autotutela oppure stia soltanto applicando conseguenze legali dell'inadempimento.
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