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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13699/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre censure principali: 1) violazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. per mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), 2) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio all'Avv. Michele Balacco (difensore deceduto) e conseguente nullità della sentenza di appello, 3) violazione dell'art. 1 della legge 241/2006 per mancata applicazione dell'indulto

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la prescrizione fosse intervenuta: la recidiva reiterata e specifica, ritenuta in sentenza, va considerata ai fini del computo della prescrizione anche se in sede di comparazione con circostanze attenuanti sia stata valutata come subvalente; in ragione della data del fatto (6/05/2003) e della recidiva il termine massimo di prescrizione è di 20 anni e si sarebbe perfezionato il 6/05/2023, quindi successivamente alla definizione del giudizio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'appello: l'imputato era assistito da due difensori di fiducia (Avv. Marco Saponara e Avv. Michele Balacco), il difensore deceduto non aveva svolto attività nel primo grado né sottoscritto l'atto di appello, e l'assenza di uno dei due difensori non comporta nullità né compressione del diritto di difesa; l'obbligo di nominare difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. sorge solo se l'imputato è assistito da un solo difensore di fiducia. Il terzo motivo è inammissibile perché riguarda questione non dedotta in appello (non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Reato per cui è stato condannato l'imputato; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente il riciclaggio contestato

  • art. 157 c.p.

    Norma sul termine di prescrizione per i reati; applicata insieme agli artt. 160 e 161 per il calcolo del termine prescrizionale tenendo conto della recidiva

  • artt. 160 e 161 c.p.

    Regole di computo e conseguenze della recidiva sul termine di prescrizione: la recidiva contestata e ritenuta in sentenza incide sul computo del termine, determinando il maggior termine massimo (nel caso, 20 anni)

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulle nullità derivanti da violazioni del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non ricorra la nullità quando il difensore mancante è uno dei due difensori di fiducia e non vi è pregiudizio

  • art. 179 c.p.p.

    Ulteriore norma sulle nullità e relative conseguenze; interpretata in combinato con l'art. 178 per escludere la nullità in assenza di vizio di instaurazione del contraddittorio

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ricordato che tale obbligo sorge solo quando l'imputato è assistito da un solo difensore di fiducia, non quando vi è più di un difensore e uno è assente o deceduto

  • art. 1 legge 241/2006

    Richiamata nella censura relativa all'indulto; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non dedotta in appello e quindi improponibile per la prima volta in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • Ai fini del computo della prescrizione, la recidiva contestata e ritenuta nella sentenza va considerata anche se in sede di comparazione con attenuanti è stata valutata come subvalente o equivalente; può dunque incrementare il termine prescrizionale.
  • La morte o la mancata comparizione di uno dei difensori di fiducia non determina automaticamente la nullità del procedimento quando l'imputato è assistito anche da altro difensore di fiducia e non risulta pregiudizio: l'obbligo di nominare difensore d'ufficio sussiste solo se l'imputato ha un solo difensore di fiducia.
  • Questioni sostanziali o richieste (es. applicazione dell'indulto) che non siano state proposte e decise in sede di merito (appello) non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e sono pertanto inammissibili.
  • Se un ricorso in Cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a pagare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per determinare l'esatta decorrenza della prescrizione è essenziale verificare la data del fatto e le aggravazioni o circostanze (quali la recidiva specifica e reiterata) ritenute in sentenza, perché possono allungare significativamente il termine prescrizionale.

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