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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 93/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carchidi è stato condannato per il reato di diffamazione aggravata per un articolo pubblicato sul blog registrato "Iachitè.blog" (09/06/2019) che attribuiva a Francesco Giuseppe Cozzolino ambigui rapporti di frequentazione con personaggi politici e tentativi di "insabbiamento" di indagini. In appello la condanna è stata confermata. In cassazione il ricorrente, tramite difensore, ha sollevato un unico motivo: violazione di norme processuali (artt. 178, 179, 678, 666 e 420 ter c.p.p.) per non aver il Tribunale valutato e accolto l'istanza di legittimo impedimento del difensore (rinvio per concomitante impegno professionale richiesto via PEC il 22/04/2023), contestando la nomina di un difensore d'ufficio e l'apertura del dibattimento senza esame dell'istanza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la richiesta di rinvio era inidonea perché priva di documentazione e di elementi concreti richiesti dalla giurisprudenza per configurare il legittimo impedimento (tempestività, specificità delle ragioni, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituto). Ha inoltre ritenuto legittima l'integrazione della motivazione da parte della Corte territoriale e ha respinto le doglianze difensive sulla mancata valutazione del Tribunale. La condanna (multa di euro 3.000,00) è quindi confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • artt. 178, 179, 678, 666 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa per censurare nullità e vizi procedurali; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero fondate perché la richiesta di rinvio era priva della documentazione e degli elementi richiesti per valutare un legittimo impedimento e non emergeva un concreto vizio da annullare

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Applicato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'impegno professionale costituisce legittimo impedimento solo se il difensore dimostra tempestività, specificità delle ragioni, assenza di altro codifensore e impossibilità di sostituto; in mancanza di tali elementi la richiesta può essere respinta dopo bilanciamento degli interessi

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del requisito dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione di tale impossibilità contribuisse a rendere insufficiente la richiesta di rinvio

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Riferito indirettamente: la Corte ha ricordato che l'appello ha poteri di piena cognizione e può integrare o redigere la motivazione mancante del giudice di primo grado, per cui la mancanza o insufficienza della motivazione in primo grado non comporta automaticamente la nullità e la trasmissione degli atti

Massime di principio

  • Perché venga riconosciuto il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è necessario documentare e motivare tempestivamente: a) la conoscenza della contemporaneità degli impegni; b) le ragioni specifiche che rendono essenziale la sua presenza nel diverso procedimento; c) l'assenza di altro codifensore che possa validamente difendere; d) l'impossibilità di avvalersi di un sostituto
  • Il giudice deve bilanciare l'interesse pubblico alla immediata trattazione del processo con il diritto di difesa; la priorità temporale è un parametro ma non assoluto: anche impegni successivi possono prevalere se adeguatamente documentati
  • L'appello può integrare o supplire la motivazione mancante o insufficiente della sentenza di primo grado; la carenza motivazionale non determina automaticamente la nullità se la Corte territoriale provvede ad articolare la motivazione
  • Le censure procedurali generiche senza prova del concreto pregiudizio sono inammissibili o inefficaci: la difesa deve specificare e documentare la violazione e il relativo pregiudizio
  • La registrazione di una testata online e la pubblicazione anonima non esonerano dall'accertamento della verità o della fondatezza delle affermazioni: la responsabilità per diffamazione può sorgere anche in presenza di scelte redazionali e anonimato
  • Se si pretende di valorizzare la verità dei fatti come difesa, occorre fornire prove concrete e non generiche affermazioni; l'onere probatorio grava su chi allega la verità dei fatti diffamatori

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