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Ordinanza

Ordinanza n. 4460/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202607605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Roma del 22 agosto 2025, recante il rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, presentata il 18 settembre 2023, chiedendone anche la sospensione cautelare. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, tra l’altro, la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui conosciuta e ha sostenuto di avere appreso la motivazione del decreto soltanto in un momento successivo alla notificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso apparisse irricevibile per tardività. Il provvedimento impugnato risultava notificato il 28 agosto 2025 e la successiva conoscenza della motivazione non incideva sul termine per proporre ricorso. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta non determinasse la nullità dell’atto, ma soltanto una sua eventuale irregolarità, secondo l’orientamento richiamato relativo ai provvedimenti diversi dai decreti di espulsione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta in ragione della manifesta tardività del ricorso rilevata in sede di sommario esame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione del provvedimento amministrativo fa decorrere il termine per la sua impugnazione quando l’atto è conosciuto dal destinatario; la successiva acquisizione o comprensione della motivazione non sposta, di regola, il dies a quo.
  • La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo in una lingua conosciuta dal destinatario non determina automaticamente la nullità dell’atto, potendo integrare una mera irregolarità, salvo discipline speciali applicabili a specifici provvedimenti, come quelli di espulsione.
  • In sede cautelare, il ricorso può essere respinto quando, a un sommario esame, risulti irricevibile per tardività, senza necessità di procedere alla valutazione degli ulteriori profili di fumus boni iuris e periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

Testo integrale

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