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Ordinanza

Ordinanza n. 903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima), 15 giugno 2022, n. 284, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202209985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli originari ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle amministrazioni per non avere istituito, mediante la contrattazione collettiva prevista dalla legge, un sistema di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia militare, nonché il risarcimento del danno patrimoniale conseguente. Il danno è stato prospettato, alternativamente, nella quota di contribuzione che l’amministrazione avrebbe dovuto versare al fondo, nel risparmio fiscale conseguibile o nella rivalutazione del trattamento di fine servizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo carente la legittimazione attiva dei singoli dipendenti. Gli appellanti hanno dedotto: violazione dell’art. 35 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo di avere un interesse diretto alla costituzione della previdenza complementare; violazione di norme costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della disciplina legislativa sulla previdenza complementare e sulla contrattazione del comparto sicurezza-difesa, sostenendo l’obbligatorietà dell’istituzione del sistema o, in subordine, prospettando una questione di legittimità costituzionale; violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e degli artt. 12 ed E della Carta sociale europea, deducendo un danno e una discriminazione rispetto agli altri lavoratori pubblici. Nel corso del giudizio d’appello gli appellanti hanno prodotto, tardivamente rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a., la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa a un reclamo promosso da un’associazione sindacale sulla medesima questione, che ha ravvisato una violazione della Carta sociale europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso né l’ammissibilità dell’azione, né la legittimazione dei singoli dipendenti, né le questioni di merito o di costituzionalità. Ha rilevato che la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali è stata depositata soltanto il giorno precedente all’udienza pubblica e che le amministrazioni non hanno quindi potuto esaminarla e controdedurre nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha pertanto disposto un rinvio istruttorio ex art. 65, comma 2, c.p.a., riservando ogni decisione in rito e nel merito. Ha incaricato gli appellanti di depositare la traduzione giurata della decisione del Comitato e dell’eventuale successiva raccomandazione del Consiglio dei ministri, e le amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, di riferire sui contenuti delle decisioni e sulle iniziative eventualmente adottate o programmate per darvi seguito. È stata fissata per l’ulteriore corso l’udienza pubblica del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti in relazione all’ammissibilità dell’azione e alla legittimazione attiva.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dagli appellanti in relazione all’interesse ad agire.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335

    Ha introdotto il sistema pensionistico contributivo e previsto il completamento mediante forme di previdenza complementare, demandate alla contrattazione collettiva per il personale interessato.

  • art. 3 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Richiamato dagli appellanti nell’ambito della disciplina della previdenza complementare.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195

    Richiamato in relazione alla contrattazione del comparto sicurezza e difesa.

  • art. 26, comma 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448

    Richiamato dagli appellanti quale parte della cornice normativa sulla previdenza complementare del personale interessato.

  • art. 67 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

    Richiamato in relazione alla disciplina negoziale e previdenziale del comparto.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    Richiamato dagli appellanti quale norma della disciplina delle forme pensionistiche complementari.

  • art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dagli appellanti in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dagli appellanti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dagli appellanti in relazione al diritto a una buona amministrazione.

  • artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

    Indicati dagli appellanti come parametri per una prospettata questione di legittimità costituzionale, sotto i profili della ragionevolezza, della retribuzione e della previdenza.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla tutela patrimoniale lesa dal mancato accesso alla previdenza complementare.

  • artt. 12 ed E Carta sociale europea

    La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali prodotta in giudizio avrebbe ravvisato nella mancata estensione dei meccanismi pensionistici complementari al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia militare una violazione di tali disposizioni, lette congiuntamente.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dal Collegio in relazione alla rilevanza della Carta sociale europea quale fonte internazionale nel controllo di costituzionalità.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato per disporre il rinvio della trattazione e gli adempimenti istruttori necessari a garantire il contraddittorio.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito tardivo della decisione del Comitato, effettuato nell’imminenza dell’udienza, ha impedito alle amministrazioni di esercitare pienamente il diritto di difesa secondo i termini processuali.

  • artt. 122 e 123 c.p.c.

    Richiamati per la necessità della traduzione giurata della decisione del Comitato e dell’eventuale raccomandazione.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla traduzione degli atti.

Massime di principio

  • Quando una parte deposita, immediatamente prima dell’udienza, un documento potenzialmente decisivo e non consente alla controparte di esaminarlo e controdedurre nel rispetto dei termini processuali, il giudice deve salvaguardare il contraddittorio e il diritto di difesa prima di decidere le questioni di rito e di merito.
  • Il rinvio istruttorio ex art. 65, comma 2, c.p.a. può essere disposto per acquisire una traduzione giurata di un documento redatto in lingua straniera e per consentire alle parti di interloquire compiutamente sul suo contenuto e sulle sue possibili conseguenze nel giudizio.
  • La valutazione dell’incidenza di una decisione di un organismo internazionale o sovranazionale sulla controversia richiede che il documento sia ritualmente acquisito, intelligibile per il giudice e sottoposto al contraddittorio delle parti.
  • In una controversia sulla mancata istituzione della previdenza complementare per personale pubblico non contrattualizzato, la questione della legittimazione dei singoli dipendenti e quella dell’eventuale contrasto della disciplina con parametri costituzionali o internazionali devono essere decise dopo l’esame del quadro normativo e degli eventuali sviluppi istituzionali pertinenti, non potendo essere definite sulla base di una produzione documentale tardiva non previamente discussa.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiIstruttoria processualeRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizione

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