Sentenza n. 486/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Oristano n. 141/2025, depositata e resa pubblica il 28.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 818/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 141/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Oristano – sezione lavoro – passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, il beneficio economico annuale di 500 euro mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 2.500 euro oltre interessi legali, condannando il Ministero all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese legali. Nel ricorso era stata altresì formulata una richiesta di astreinte.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza mediante accredito della somma dovuta sulla Carta elettronica in data 16 gennaio 2026 e ha pagato le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Poiché è stato integralmente conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, considerando l'adempimento dell'amministrazione contestuale alla notifica e al deposito del ricorso, la natura seriale del contenzioso e la ripetitività dell'attività difensiva. Il Ministero è stato comunque condannato a rimborsare il contributo unificato, ove versato. Il TAR ha inoltre rilevato l'infondatezza della richiesta di astreinte, richiamando la giurisprudenza costante, ma tale statuizione non è stata riprodotta autonomamente nel dispositivo.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice dell'esecuzione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione del docente mediante Carta elettronica.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza prima della decisione, conseguendo il ricorrente il bene della vita riconosciuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione sopravvenuta della sentenza può comportare la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza quando l'adempimento intervenga contestualmente alla notifica e al deposito del ricorso e il contenzioso presenti natura seriale e un'attività difensiva standardizzata.
- Anche in caso di compensazione delle spese, l'amministrazione può essere tenuta a rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.
- La richiesta di astreinte nel giudizio di ottemperanza è infondata quando, alla luce della giurisprudenza richiamata dal giudice, non ricorrono i presupposti per imporre una penalità di mora.
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