Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20824/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dall'11/11/2008 al 12/03/2009 in custodia cautelare e dal 12/05/2009 al 13/05/2009 agli arresti domiciliari. Santini era stato poi assolto con sentenza d'appello del 26/02/2020, divenuta irrevocabile il 14/10/2020. Il giudice della riparazione aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistente una colpa grave ostativa, fondata su intercettazioni che dimostravano una frequentazione con un soggetto (Evangelista) poi condannato, sull'uso di linguaggio criptico nelle conversazioni e sul rinvenimento presso l'Evangelista di annotazioni contabili relative a Santini. In cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la Corte di merito si era illegittimamente richiamata a valutazioni del Gip, che la frequentazione non era assidua (otto telefonate in due anni) e che la condanna dell'Evangelista intervenne anni dopo gli episodi contestati; inoltre ha censurato l'asserita valutazione negativa della sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente svolto una valutazione autonoma ex ante degli elementi probatori e ha legittimamente ritenuto la sussistenza di colpa grave ostativa al risarcimento in presenza della concausalità fra i comportamenti del Santini (frequentazione con soggetto dedito allo spaccio, linguaggio criptico, annotazione contabile) e l'adozione della misura cautelare. La sentenza di assoluzione non ha neutralizzato quegli elementi, che il giudice di merito ha ritenuto ancora rilevanti. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice della riparazione non ha dato rilievo alla scelta del ricorrente di non rispondere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; applicata con il principio che l'indennizzo è escluso se il richiedente ha dato causa con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione valuta ex ante, autonomamente rispetto al giudizio penale, se la condotta del richiedente abbia generato la falsa apparenza di illiceità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; richiamata per inquadrare i motivi con cui è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 314 e la presunta carenza motivazionale.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che tutela la facoltà dell'indagato di non rispondere; la Corte ha escluso che il giudice della riparazione abbia usato tale scelta come comportamento colposo ostativo al risarcimento.

  • d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188

    d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 (modifiche all'art. 314)

    Riferimento alla novella legislativa dell'art. 314; la Corte ha valutato i motivi anche alla luce della disciplina aggiornata, ritenendo in ogni caso legittima la valutazione della colpa grave sul piano civilistico della riparazione.

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73 e 74)

    art. 73 e art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme del testo unico sugli stupefacenti relative ai reati contestati all'origine; citate nel contesto dei fatti per delimitare il tipo di accusa che aveva portato alla misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criteri ex ante, se la condotta dell'interessato abbia effettivamente creato la falsa apparenza di illiceità alla base della misura cautelare; non si tratta di riesaminare il merito penale, ma di verificare la concausalità tra comportamento e misura.
  • Frequentazioni ambigue con soggetti notoriamente dediti a reati, l'uso di linguaggio 'criptico' nelle conversazioni intercettate e elementi materiali (es. contabilità) che collegano il richiedente al soggetto indiziato possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo, purché si dimostri una valenza concausale rispetto all'adozione della misura cautelare.
  • L'assoluzione nel processo penale non neutralizza automaticamente tutti gli elementi probatori: se la sentenza di merito ha escluso la condanna per ragioni di insufficienza delle prove o di inutilizzabilità di parti delle intercettazioni, ciò non impedisce al giudice della riparazione di valutare la persistenza di indizi che abbiano influenzato l'adozione della misura.
  • Il giudice della riparazione non può affermare come provati fatti espressamente esclusi dal giudice della cognizione; tuttavia ha ampia libertà di valutare il materiale acquisito per accertare la rilevanza della condotta civile ai fini dell'indennizzo.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere non può essere, di per sé, considerato comportamento colposo idoneo a escludere l'indennizzo; occorre che la scelta sia valutata nel contesto e che altri elementi dimostrino la colpa grave.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.