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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Due soci di una società semplice hanno impugnato sei cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale delle loro dichiarazioni fiscali per gli anni 2009, 2010 e 2011. Le cartelle riguardavano il recupero di quote di oneri che erano stati portati in deduzione in relazione a spese per ristrutturazione edilizia sostenute nel 2006 su parti comuni di un condominio nel quale la società semplice era proprietaria di due unità immobiliari. L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità delle spese in capo alla società, ritenendole riferite a un immobile inserito in uno stabile a prevalente destinazione commerciale e non residenziale, e aveva recuperato l'imposta direttamente nei confronti dei soci. I contribuenti avevano ottenuto in primo grado un parziale accoglimento solo sulle sanzioni; in appello la C.T.R. aveva respinto il gravame principale dei contribuenti e, su appello incidentale dell'Ufficio, aveva escluso la loro buona fede, confermando anche le sanzioni. In cassazione i contribuenti hanno proposto due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: la società semplice, litisconsorte necessario nel giudizio relativo all'accertamento del reddito dei soci, non era stata evocata in giudizio.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e dei soci comporta litisconsorzio necessario tra società e soci. Poiché la società semplice non risultava parte del giudizio, la decisione di appello era affetta da nullità radicale. La causa è stata quindi rinviata al giudice di primo grado, ossia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base del controllo formale che ha condotto all'emissione delle cartelle di pagamento nei confronti dei soci

  • art. 16-bis TUIR

    indicato come disposizione sulle detrazioni per ristrutturazione edilizia oggetto di disconoscimento da parte dell'Ufficio

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare che l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e dei soci comporta litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito del difetto di contraddittorio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato con riferimento al deposito della memoria

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    sotteso al principio dell'inscindibilità del giudizio tra società di persone e soci

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo all'accertamento del reddito di una società di persone e dei soci, la società e i soci devono partecipare congiuntamente al giudizio, poiché l'accertamento è unitario e inscindibile.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità radicale della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
  • Quando il difetto di integrità del contraddittorio emerge in sede di legittimità, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado affinché sia integrato il contraddittorio e sia rinnovato il giudizio.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto riprese fiscali notificte ai soci per redditi imputati per trasparenza, la verifica della legittimazione passiva deve comprendere anche la società da cui il reddito deriva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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