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Sentenza

Sentenza n. 2574/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ordinato l’accredito di 500 euro per la carta del docente relativa all’anno scolastico 2023-2024, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 732/2024 del Tribunale di Marsala, passata in giudicato il 16 marzo 2026, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare la somma di 500 euro relativa alla carta del docente per l’anno scolastico 2023-2024, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione il 9 ottobre 2024, nonché la notificazione e il deposito del ricorso, avvenuti il 25 e 26 marzo 2026. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza sia esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma dovuta a titolo di carta del docente e relativi accessori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto prima della proposizione dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001 è stata applicata per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Prima di proporre l’ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il rispetto degli adempimenti preliminari e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione della pronuncia entro un termine congruo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La disciplina sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente pubblico la cui retribuzione è onnicomprensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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