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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41614/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di prevenzione che aveva disposto la confisca di un complesso patrimoniale ritenuto in parte fittiziamente intestato a terzi. I motivi di ricorso erano: (1) censura di inammissibilità dell'appello per la porzione di beni intestata a terzi (sosteneva di avere interesse all'impugnazione), (2) contestazione della qualificazione della pericolosità ai sensi dell'art. 4, co.1, lett. a) e b) d.lgs. 159/2011, per mancanza di correlazione temporale e di dolo specifico e per possibile bis in idem rispetto a precedente procedimento a carico di terzi, (3) illogicità/contraddittorietà rispetto al giudicato penale (prescrizione) e all'attribuzione del ruolo di dominus societario, (4) perenzione del procedimento d'appello per superamento del termine di durata (art. 27, co.6, d.lgs. 159/2011) a causa di rinvio chiesto dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione del ricorrente rispetto alla porzione di beni intestata esclusivamente a terzi quando la difesa si limita a negare l'interposizione fittizia senza contestare l'acquisto lecito o senza mostrare che l'esclusione incide sul giudizio di sproporzione. Ha ritenuto corretta la valutazione di pericolosità qualificata e la relativa confisca di prevenzione, affermando che la prescrizione penale non impedisce la rivalutazione dei fatti in sede di prevenzione e che la correlazione temporale può essere desunta dal nesso diretto tra reato e risorsa. Ha respinto la censura di bis in idem in quanto i procedimenti coinvolgevano soggetti diversi. Sul punto della perenzione ha confermato la sospensione del termine per il rinvio concesso a richiesta difensiva, ritenendo la richiesta non in contrasto con le cause di sospensione applicabili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 4, comma 1, lett. a) e b)

    La Corte ha confermato che la pericolosità qualificata ai sensi di tali disposizioni può essere accertata in sede di prevenzione anche attraverso la ricostruzione autonoma dei fatti emersi in sede penale; la correlazione temporale con i fatti illeciti può essere desunta dal nesso diretto tra reato e risorsa

  • d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - art. 12-quinquies

    La Corte ha ritenuto che l'intestazione fittizia dei beni con finalità elusiva, secondo la fattispecie normativa richiamata, giustifica la confisca dei beni quali frutto di attività illecite

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24, comma 1 e comma 2

    Art. 24 co.1: la confisca di prevenzione colpisce i beni ritenuti frutto di attività illecite; co.2: disciplina la sospensione del termine di perenzione del procedimento in presenza di cause compatibili

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27, comma 6

    Regola la durata del procedimento di prevenzione e le cause di sospensione; la Corte ha ritenuto corretta la sospensione del termine per il rinvio concesso su richiesta difensiva ove compatibile con le cause di sospensione previste dal c.p.p.

  • codice di procedura penale - art. 304, comma 1, lett. a)

    La norma sulle cause di sospensione/rinvio (impedimento dell'imputato o del difensore, o su richiesta) è stata ritenuta applicabile, e ha giustificato la sospensione del termine di perenzione nel procedimento di prevenzione quando compatibile

  • d.lgs. 18 maggio 2018, n. 72

    Richiamato come disciplina che tutela i rapporti di lavoro nei confronti di dipendenti di imprese sottoposte a misure di prevenzione: la Corte ha escluso che il mero rischio di perdita del posto di lavoro dia al dipendente il potere di impugnare il provvedimento di prevenzione

  • codice di procedura penale - art. 616 (sulle spese processuali)

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • L'impugnazione da parte del presunto proposto è inammissibile se si limita a negare l'interposizione fittizia senza affermare l'acquisto lecito dei beni o senza dimostrare che l'esclusione dei beni dalla sua sfera patrimoniale incide sul giudizio di sproporzione tra redditi e acquisti
  • La prescrizione del reato in sede penale non impedisce che i medesimi fatti siano valutati, in modo autonomo e con motivazione, ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale nel procedimento di prevenzione
  • La correlazione temporale tra delitti pregressi e acquisizione di beni può essere desunta dal nesso diretto di derivazione della risorsa dal reato, non richiedendo sempre una coincidenza cronologica stretta
  • Il divieto di bis in idem non è violato quando procedimenti diversi riguardino soggetti differenti; la duplicazione è vietata solo se riguarda lo stesso fatto e lo stesso soggetto
  • I termini di perenzione del procedimento di prevenzione possono rimanere sospesi per cause compatibili previste dal c.p.p.; i rinvii richiesti dalla difesa possono giustificare la sospensione salvo che siano motivati esclusivamente da esigenze di acquisizione della prova o concessi per termini difensivi nelle ipotesi escluse dalla compatibilità
  • I lavoratori delle imprese confiscate non hanno, in via ordinaria, autonoma legittimazione a impugnare il provvedimento di prevenzione per tutelare il posto di lavoro; esistono strumenti specifici (es. d.lgs. 72/2018) per la loro protezione

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