Sentenza del 15/10/2018 n. 2378 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - studi di settore - presunzione legale - è tale - adesione parziale alle tesi del contribuente - conferma della validità degli studi - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la maggiore pretesa fiscale determinata mediante l'applicazione degli studi di settore, sostenendo verosimilmente l'inadeguatezza della ricostruzione dei ricavi e la necessità di considerare le proprie osservazioni e peculiarità. La questione riguardava anche il valore probatorio degli studi di settore e l'effetto dell'adesione parziale dell'Ufficio alle deduzioni del contribuente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'applicazione degli studi di settore integri una presunzione legale idonea a giustificare il recupero di una maggiore imposta e tale da trasferire sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. La validità dell'accertamento è stata confermata anche perché, in sede procedimentale, l'Ufficio aveva accolto parzialmente le osservazioni del contribuente, riducendo significativamente l'ammontare dei ricavi presunti. Tale riduzione è stata considerata un elemento di adeguata valutazione delle ragioni del contribuente, senza però eliminare la fondatezza dell'accertamento residuo.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore sono stati interpretati come elemento presuntivo legale idoneo a fondare l'accertamento di maggiori ricavi e imposte, salvo prova contraria del contribuente.
Principio dell'onere della prova contraria a carico del contribuente
Una volta applicati gli studi di settore, il contribuente deve dimostrare concretamente le ragioni per cui i risultati standardizzati non rappresentano la propria effettiva situazione economica.
Massime di principio
- L'accertamento basato sugli studi di settore può essere ritenuto sufficiente a sostenere la maggiore pretesa fiscale, ma il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.
- Le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall'Ufficio; tuttavia, l'accoglimento solo parziale delle contestazioni non comporta necessariamente l'annullamento dell'accertamento.
- Una significativa riduzione dei ricavi operata dall'Ufficio in risposta alle deduzioni del contribuente può confermare che il procedimento ha tenuto conto delle circostanze concrete, rendendo più solido l'importo residuo accertato.
- Per superare un accertamento fondato sugli studi di settore non è normalmente sufficiente una contestazione generica: occorrono elementi specifici, documentati e riferiti alla concreta attività svolta.
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