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Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - del Verbale di deliberazione dell'assemblea consortile del Consorzio C.I.S.A. n. 4 del 10.2.2022, avente ad oggetto “Presa d'atto immediata esecutività variazioni statutarie intervenute che non comportano modifiche della Convenzione”, nella parte in cui dispone di “Prendere atto che le modifiche/integrazioni apportate agli articoli 1 e 24 dello Statuto del C.I.S.A. non modificano la Convenzione in essere, per cui sono immediatamente applicabili” e relativo allegato ricevuto via pec in data 15.3.2022; - del Verbale di deliberazione dell'assemblea consortile del Consorzio C.I.S.A. n. 3 del 10.2.2022, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Ricerca e Selezione del Personale” e relativo allegato, ricevuto via pec in data 15.3.2022; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, anche se allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni dell'assemblea consortile n. 3 e n. 4 del 10 febbraio 2022, rispettivamente relative all'approvazione del Regolamento di ricerca e selezione del personale e all'immediata applicabilità di modifiche agli articoli 1 e 24 dello Statuto consortile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio intercomunale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha dedotto la violazione degli articoli 30 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, dell'articolo 14 del d.lgs. n. 175/2016 e l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di buona amministrazione. In particolare, ha sostenuto che le modifiche agli articoli 1 e 24 dello Statuto, approvate con una precedente deliberazione e dichiarate immediatamente efficaci con la deliberazione n. 4 del 2022, avrebbero richiesto la contestuale revisione della convenzione consortile, incidendo sulla natura giuridica del Consorzio e sui rapporti finanziari tra i Comuni aderenti. Ha inoltre contestato la deliberazione n. 3 del 2022, ritenendo prematura l'approvazione del nuovo regolamento di ricerca e selezione del personale, perché fondata sull'asserita trasformazione del Consorzio in ente pubblico economico non ancora perfezionata; secondo il ricorrente, avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il precedente regolamento, basato sul regime del pubblico impiego. Infine, ha dedotto la violazione del divieto di soccorso finanziario, sostenendo che la contestuale vigenza delle modifiche statutarie e delle disposizioni sul ripiano delle perdite avrebbe creato una figura giuridica ibrida, qualificata come ente pubblico economico ma ancora assistita dal meccanismo di ripianamento da parte dei Comuni soci.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla deliberazione n. 4, ha rilevato che lo Statuto distingue tra modifiche statutarie che non incidono sulla convenzione, approvabili dall'assemblea con la maggioranza qualificata prevista, e modifiche che investono anche la convenzione, soggette alla predisposizione di un nuovo schema convenzionale e all'approvazione dei consigli comunali. Le modifiche agli articoli 1 e 24 sono state ritenute immediatamente efficaci perché riguardanti, rispettivamente, l'adeguamento alla normativa regionale sull'attività dei consorzi e l'ordinamento interno del personale, senza incidenza immediata e diretta sui rapporti finanziari, sugli obblighi e sulle garanzie tra i Comuni consorziati. La pendenza della revisione della convenzione non impediva quindi l'efficacia delle modifiche organizzative, mentre la modifica relativa alla soppressione dell'articolo 8 dello Statuto, incidente sui rapporti patrimoniali, era stata correttamente sottoposta alla procedura aggravata. È stata esclusa anche la dedotta contraddittorietà o irragionevolezza della scelta amministrativa. Quanto alla deliberazione n. 3, il nuovo regolamento del personale è stato considerato conseguenza coerente dell'immediata efficacia della modifica dell'articolo 24 dello Statuto. Il Consorzio non poteva continuare ad applicare il precedente regolamento, fondato sull'integrale soggezione del personale al regime del pubblico impiego; il nuovo regolamento, inoltre, assicurava il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità richiamati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016. La contestuale adozione delle deliberazioni nella medesima seduta escludeva il vizio di contraddittorietà temporale. È stata infine respinta la censura fondata sul divieto di soccorso finanziario, poiché gli atti impugnati non disponevano trasferimenti finanziari, non approvavano ripiani di perdite, non imponevano nuovi obblighi patrimoniali e non applicavano l'articolo 8 dello Statuto. La violazione prospettata riguardava quindi effetti eventuali e mediati, eventualmente contestabili in relazione a futuri atti gestionali. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 267/2000

    La convenzione tra enti locali costituisce lo strumento per disciplinare i rapporti tra gli enti associati, in particolare gli obblighi reciproci, le garanzie e i profili finanziari; non ogni modifica dell'assetto ordinamentale dell'ente consortile richiede automaticamente la revisione della convenzione.

  • art. 31 d.lgs. 267/2000

    Le modifiche che incidono sulla convenzione consortile richiedono il procedimento aggravato previsto per la modifica della convenzione; tale procedimento non si estende necessariamente alle modifiche statutarie meramente organizzative.

  • art. 40, comma 3, legge regionale Sardegna n. 2/2016

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'adeguamento statutario volto a limitare l'attività dei consorzi alla gestione dei servizi, eliminando il riferimento all'esercizio di funzioni.

  • art. 14 d.lgs. 175/2016

    Il divieto di soccorso finanziario non risulta violato da atti che non dispongano trasferimenti, ripiani di perdite o nuovi obblighi patrimoniali; la sua violazione deve essere verificata con riguardo agli specifici atti finanziari o gestionali che eventualmente ne costituiscano applicazione.

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità orientano le procedure di reclutamento del personale anche degli organismi pubblici operanti in ambito economico-imprenditoriale.

Massime di principio

  • Quando lo statuto di un consorzio tra enti locali distingue tra modifiche che incidono sulla convenzione e modifiche meramente organizzative, queste ultime possono essere rese efficaci secondo il procedimento statutario semplificato, senza attendere l'approvazione della revisione convenzionale, purché non incidano direttamente sui rapporti finanziari, sugli obblighi o sulle garanzie tra gli enti consorziati.
  • La necessità di coordinare successivamente il testo dello statuto con quello della convenzione non determina, di per sé, l'inefficacia delle modifiche statutarie organizzative già validamente approvate secondo la procedura prevista dallo statuto.
  • L'approvazione di un nuovo regolamento per la selezione del personale può costituire conseguenza immediata e coerente dell'entrata in vigore di una modifica statutaria relativa all'ordinamento del personale, anche se la revisione complessiva della convenzione consortile non è ancora conclusa.
  • Il divieto di soccorso finanziario non è direttamente leso da deliberazioni aventi contenuto organizzativo o statutario che non dispongano trasferimenti, non approvino ripiani di perdite e non impongano nuovi obblighi patrimoniali; eventuali violazioni devono essere riferite agli specifici successivi atti di gestione finanziaria.
  • Il vizio di contraddittorietà non sussiste quando deliberazioni adottate nella medesima seduta costituiscono segmenti coordinati di un'unica sequenza decisionale e risultano coerenti quanto agli effetti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoRiordino e organizzazione della PAResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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