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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-320/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018. — Marle Participations SARL contro Ministre de l'Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (francia). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Ingerenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata – Detrazione dell’imposta assolta a monte – IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese. — Causa C-320/17

Giurisprudenza europea62017CJ0320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce quando una holding che concede in locazione un immobile alla controllata può essere considerata soggetto passivo ai fini IVA anche rispetto alle spese per acquistare le partecipazioni. La locazione, se stabile, onerosa e imponibile, è un’interferenza nella gestione della controllata e rende detraibile l’IVA sulle spese di acquisizione, trattandosi di spese generali dell’attività economica. Se però l’attività economica riguarda solo alcune controllate, la detrazione deve essere ripartita in modo proporzionale e oggettivo.

IVA: la locazione di un immobile da parte di una holding alla controllata può integrare interferenza nella gestione e consentire la detrazione dell’IVA sulle spese di acquisizione delle partecipazioni, se l’operazione è stabile, onerosa e imponibile.

La questione giuridica

Se, e a quali condizioni, la locazione di un immobile da parte di una società holding alla propria controllata costituisca un’interferenza diretta o indiretta nella gestione di quest’ultima tale da qualificare come attività economica l’acquisto e la detenzione delle partecipazioni nella controllata, con conseguente diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese per acquisire tali partecipazioni.

Principio di diritto

La Corte afferma che la locazione di un immobile da parte di una holding alla propria controllata costituisce interferenza nella gestione della controllata e, quindi, attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, quando la locazione ha carattere stabile, è effettuata a titolo oneroso, è soggetta a IVA e sussiste un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. In tal caso, le spese sostenute per acquisire le partecipazioni nella controllata rientrano nelle spese generali della holding e l’IVA assolta è, in linea di principio, integralmente detraibile; se la holding interferisce solo in parte nelle società partecipate, la detrazione va limitata pro quota secondo un criterio oggettivo stabilito dagli Stati membri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 137, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 direttiva 2006/112/CE

IVA, holding e locazione di immobile alla controllata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di detrazione dell’IVA da parte di una società holding. La questione nasce da spese sostenute da Marle Participations SARL per l’acquisto di partecipazioni e dalla circostanza che la holding dava anche in locazione un immobile a una propria controllata.

Fatti e procedimento principale

Marle Participations, holding del gruppo Marle, svolgeva attività di gestione di partecipazioni e concedeva in locazione un immobile a società del gruppo. Nel 2009 aveva effettuato operazioni di ristrutturazione che includevano cessioni e acquisti di titoli, detraendo integralmente l’IVA relativa alle spese sostenute. L’amministrazione fiscale francese ha contestato la detrazione, sostenendo che le spese si riferivano a operazioni in conto capitale fuori dal campo del diritto a detrazione.

I giudici amministrativi di primo e secondo grado hanno respinto le doglianze della società. Il Conseil d’État ha quindi chiesto alla Corte se la locazione di un immobile da parte della holding alla controllata costituisca un’interferenza nella gestione di quest’ultima idonea a qualificare come attività economica l’acquisto e la detenzione delle partecipazioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2006/112/CE:

  • articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sulle prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • articolo 135, paragrafo 1, lettera l), sull’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili;
  • articolo 137, paragrafo 1, lettera d), sulla facoltà di optare per l’imposizione della locazione immobiliare;
  • articoli 167 e 168, sul diritto a detrazione.

Ragionamento della Corte: nozione di attività economica della holding

La Corte ricorda che il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni non costituiscono, di regola, attività economica ai fini IVA. La situazione cambia quando la holding interferisce, direttamente o indirettamente, nella gestione delle controllate mediante operazioni soggette a IVA, come la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali, informatici o tecnici.

La Corte precisa che l’elenco di tali attività non è tassativo: l’“interferenza nella gestione” comprende tutte le operazioni che integrano un’attività economica svolta a favore della controllata.

Applicazione al caso della locazione immobiliare

Nel caso concreto, l’unico servizio fornito dalla holding alle controllate era la locazione di un immobile destinato a nuovo sito produttivo. La Corte osserva che la locazione di beni immobili è, in linea di principio, esente da IVA ex articolo 135, paragrafo 1, lettera l), ma gli Stati membri possono consentire l’opzione per l’imposizione ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera d).

Ne deriva che la locazione può costituire un’interferenza nella gestione della controllata solo se:

  • ha carattere stabile;
  • è effettuata a titolo oneroso;
  • è soggetta a IVA, quindi non esente;
  • esiste un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo ricevuto.

Diritto a detrazione e spese generali

Se tali condizioni sono soddisfatte, la holding deve essere considerata svolgere un’attività economica e le spese sostenute per acquisire le partecipazioni nella controllata rientrano nelle spese generali dell’impresa. In tal caso, l’IVA assolta su tali spese è, in linea di principio, integralmente detraibile.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tali spese, per una holding che partecipi alla gestione delle controllate, sono elementi del prezzo dei prodotti o servizi forniti e presentano un nesso diretto e immediato con l’insieme dell’attività economica.

Ripartizione pro quota se l’attività economica è solo parziale

Se la holding partecipa alla gestione solo di alcune controllate, mentre rispetto alle altre non svolge alcuna attività economica, le spese di acquisizione delle partecipazioni vanno considerate solo in parte come spese generali. In tale ipotesi l’IVA è detraibile solo proporzionalmente, secondo criteri di ripartizione stabiliti dagli Stati membri, che devono però rispettare la struttura e le finalità della direttiva IVA e riflettere oggettivamente la quota reale di imputazione delle spese all’attività economica e a quella non economica.

Esclusione di un criterio basato sul fatturato complessivo

La Corte esclude che, ai fini della detrazione, si possa fare riferimento in modo decisivo al volume d’affari derivante dalla locazione o ai dividendi percepiti dalla partecipazione, perché ciò introdurrebbe un criterio legato ai risultati dell’attività economica, incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA e con la neutralità del tributo.

Decisione

La Corte risponde che la locazione di un immobile da parte di una holding alla propria controllata costituisce interferenza nella gestione di quest’ultima e attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, se l’operazione è stabile, onerosa e imponibile, con nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. Le spese di acquisizione delle partecipazioni sono, in tale caso, spese generali e l’IVA è detraibile integralmente, salvo che la holding svolga attività economica solo verso alcune controllate, nel qual caso la detrazione va limitata proporzionalmente secondo criteri oggettivi da verificare dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieivaholding e partecipazioni societariedetrazione dell’imposta a montelocazione di immobiliattività economica

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