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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-213/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2018. — X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli 17, 18, 23 e 24 – Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro – Nuova domanda in un altro Stato membro – Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti – Consegna dell’interessato ai fini dell’esercizio di un’azione penale. — Causa C-213/17

Giurisprudenza europea62017CJ0213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regolamento Dublino III in senso rigoroso quanto ai termini per la ripresa in carico: il loro inutile decorso comporta il trasferimento automatico della competenza allo Stato della nuova domanda. Ha inoltre escluso che la pendenza di un ricorso contro il rigetto di una precedente domanda incida su tale meccanismo o imponga specifici obblighi informativi ulteriori. Infine, ha chiarito che la consegna tra Stati membri per fini penali, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non blocca la procedura Dublino né determina di per sé l’esame della domanda da parte dello Stato di destinazione.

Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: effetti della mancata richiesta di ripresa in carico nei termini, della pendenza di un ricorso contro un precedente rigetto d’asilo e della consegna dell’interessato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio ha chiesto: 1) se, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, lo Stato della nuova domanda diventi competente quando lo Stato potenzialmente competente non presenti la richiesta di ripresa in carico entro i termini, anche se in quello Stato è ancora pendente il ricorso contro il rigetto di una precedente domanda; 2) se l’articolo 18, paragrafo 2, imponga di sospendere e poi definire il ricorso pendente nello Stato della precedente domanda quando sia stata presentata una richiesta di ripresa in carico; 3) se, in caso di violazione degli obblighi informativi dell’articolo 24, paragrafo 5, la competenza resti allo Stato richiedente; 4) se la consegna dell’interessato da uno Stato membro a un altro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo impedisca al secondo Stato di chiedere la ripresa in carico e lo obblighi invece a esaminare la domanda di protezione internazionale.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, se lo Stato membro nel quale è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale non formula entro i termini una richiesta di ripresa in carico, la competenza per esaminare la nuova domanda si trasferisce di diritto a quello Stato, anche se nello Stato della precedente domanda pende ancora un ricorso contro il rigetto di quest’ultima. La mera presentazione di una richiesta di ripresa in carico non impone allo Stato che ha emesso il precedente rigetto di sospendere o cessare il giudizio pendente, né obbliga lo Stato richiedente a informare l’altro Stato della pendenza di tale ricorso se l’informazione non è utile a stabilire la competenza. Inoltre, la consegna dell’interessato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non impedisce al secondo Stato membro di chiedere la ripresa in carico e non lo obbliga a esaminare la domanda non presentata nel suo territorio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 18, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 23, paragrafi 1-3, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 24, paragrafi 1 e 5, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2013/32/UE, articolo 46, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014
  • Decisione quadro 2002/584/JAI

Competenza per la nuova domanda di protezione internazionale e termini di ripresa in carico

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Den Haag zittingsplaats Amsterdam in una controversia tra un cittadino pakistano, X, e il Segretario di Stato olandese. Il tema centrale è l’interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), in particolare delle regole sulla ripresa in carico e sul trasferimento della competenza tra Stati membri.

Fatti e svolgimento del procedimento principale

X aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi nel 2011, respinta definitivamente. Nel 2014 aveva presentato una seconda domanda nei Paesi Bassi, poi rigettata con ricorso ancora pendente in sede giurisdizionale quando, nell’ottobre 2014, aveva presentato una domanda in Italia. Nel gennaio 2015 X è stato consegnato dalle autorità italiane a quelle olandesi in esecuzione di un mandato d’arresto europeo per procedimenti penali. In seguito, i Paesi Bassi hanno chiesto all’Italia la ripresa in carico ai sensi degli articoli 18, paragrafo 1, lettera b), e 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III; l’Italia ha poi accettato. Successivamente X ha presentato una nuova domanda nei Paesi Bassi, respinta dal Segretario di Stato sul presupposto che la competenza fosse già italiana.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare gli articoli 17, 18, 23, 24 e 25;
  • la direttiva 2013/32/UE, articolo 46, paragrafo 1, sul ricorso effettivo contro le decisioni sulle domande di protezione internazionale;
  • il regolamento (CE) n. 1560/2003 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, per moduli ed elementi probatori relativi alle richieste di ripresa in carico;
  • la decisione quadro 2002/584/JAI sul mandato d’arresto europeo.

Prima questione: effetti della mancata richiesta di ripresa in carico entro i termini

La Corte afferma che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che, se lo Stato membro in cui è stata presentata la nuova domanda non presenta la richiesta di ripresa in carico nei termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, la competenza per esaminare la nuova domanda si trasferisce a quello Stato membro. Questo vale anche se un altro Stato membro era competente per domande precedenti e anche se, alla scadenza dei termini, era ancora pendente un ricorso contro il rigetto di una precedente domanda in tale altro Stato. La Corte valorizza il testo, la logica del sistema e gli obiettivi di rapidità e certezza del meccanismo Dublino.

Seconda questione: effetto della richiesta di ripresa in carico sul ricorso pendente

L’articolo 18, paragrafo 2, non impone allo Stato membro che presenta la richiesta di ripresa in carico di sospendere l’esame del ricorso proposto contro il rigetto di una precedente domanda, né di porvi fine se lo Stato richiesto accetta la richiesta. La disposizione disciplina il trattamento della domanda e la continuità della procedura, ma non introduce un obbligo di arrestare il giudizio interno pendente.

Terza questione: assorbimento

Poiché la Corte ha escluso che l’articolo 18, paragrafo 2, imponga la sospensione o la cessazione del ricorso, non occorre rispondere alla terza questione, che dipendeva da una risposta diversa alla seconda.

Quarta questione: obblighi informativi nella richiesta di ripresa in carico

L’articolo 24, paragrafo 5, richiede che la domanda di ripresa in carico contenga soltanto le prove e gli elementi che consentano allo Stato richiesto di verificare se esso sia competente secondo il regolamento. Poiché, nella situazione di causa, la competenza derivava già dalla scadenza dei termini dell’articolo 23, paragrafo 2, la pendenza di un ricorso contro il rigetto di una precedente domanda nello Stato richiedente era irrilevante per la verifica della competenza. Di conseguenza, tale informazione non doveva essere obbligatoriamente trasmessa. La conclusione è coerente anche con gli allegati del regolamento n. 1560/2003 e con il modulo standard, che non contemplano le procedure di ricorso contro precedenti rigetti.

Quinta questione: assorbimento

Alla luce della risposta sulla quarta questione, non occorre pronunciarsi sulla quinta.

Sesta questione: consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo e facoltà di chiedere la ripresa in carico

La Corte chiarisce che l’articolo 24 del regolamento Dublino III non subordina la facoltà di chiedere la ripresa in carico alle modalità di ingresso dell’interessato nello Stato richiedente. La consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non esclude, di per sé, la possibilità di formulare la richiesta di ripresa in carico. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 1, non consente a uno Stato membro di decidere di esaminare una domanda che non gli sia stata presentata. Pertanto, se l’interessato non ha presentato una nuova domanda nello Stato richiedente, quest’ultimo può chiedere la ripresa in carico allo Stato competente e non è tenuto a esaminare la domanda presentata in un altro Stato membro.

Dispositivo

La Corte ha deciso che:

  • la competenza si trasferisce allo Stato della nuova domanda se non è presentata tempestivamente la richiesta di ripresa in carico;
  • la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non impone di sospendere o cessare il ricorso avverso il precedente rigetto;
  • non è obbligatorio comunicare allo Stato richiesto la pendenza di quel ricorso se l’informazione non è utile alla verifica della competenza;
  • la consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non impedisce la richiesta di ripresa in carico né obbliga lo Stato di destinazione a esaminare la domanda non presentata nel suo territorio.

Principi ricavabili per l’operatore

La pronuncia conferma che nel sistema Dublino III i termini per la ripresa in carico hanno natura decisiva ai fini della competenza. Per i professionisti, ciò implica che ritardi o omissioni nello scambio tra autorità nazionali possono determinare il passaggio della competenza, indipendentemente dalla pendenza di impugnazioni interne sul precedente rigetto. Inoltre, la cooperazione in materia penale e quella in materia d’asilo restano procedimenti autonomi e non si ostacolano automaticamente a vicenda.

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