Corte di giustizia, Sentenza C-43/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018. — Liam Jenkinson contro Consiglio e a. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Competenza a statuire nelle cause riguardanti contratti di lavoro – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Clausole compromissorie che designano, nell’ultimo contratto, i giudici dell’Unione e, nei contratti anteriori, i tribunali di Bruxelles (Belgio) – Decisione di non rinnovare l’ultimo contratto – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come “contratto a tempo indeterminato” – Domande di risarcimento per licenziamento illegittimo – Considerazione dei rapporti contrattuali anteriori all’ultimo contratto – Competenza del Tribunale dell’Unione europea. — Causa C-43/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che si era dichiarato manifestamente incompetente a conoscere della controversia promossa da un ex dipendente di missioni UE in Kosovo. Secondo la Corte, il Tribunale ha applicato in modo troppo restrittivo la clausola compromissoria dell’ultimo contratto, trascurando che le domande del ricorrente riguardavano una successione unitaria di rapporti di lavoro. La causa è rinviata al Tribunale perché esamini nuovamente la propria competenza e, se del caso, il merito.
Competenza del Tribunale UE in presenza di clausole compromissorie successive nei contratti di lavoro di un membro di una missione internazionale dell’Unione: possibilità di considerare anche i rapporti contrattuali anteriori per domande di riqualificazione e risarcimento
La questione giuridica
Se il Tribunale, investito ai sensi dell’articolo 272 TFUE in forza della clausola compromissoria contenuta nell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, fosse competente a esaminare domande che, per ottenere la riqualificazione dell’intera successione di rapporti in contratto a tempo indeterminato e il risarcimento per licenziamento abusivo e discriminazione, richiedevano necessariamente di considerare anche i contratti anteriori, i quali contenevano clausole attributive di competenza ai giudici di Bruxelles; e se, di conseguenza, il Tribunale avesse correttamente escluso la propria competenza anche nei confronti di Consiglio, Commissione e SEAE.
Principio di diritto
La competenza del Tribunale fondata su una clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE si interpreta restrittivamente, ma può estendersi anche a contratti di lavoro anteriori quando le domande proposte derivano dall’ultimo contratto contenente la clausola o presentano un nesso diretto con le obbligazioni da esso nascenti. Pertanto, in una controversia relativa a una successione di contratti a tempo determinato, il Tribunale non può dichiararsi incompetente solo perché l’esame della pretesa di riqualificazione dell’intero rapporto e dei relativi risarcimenti impone di prendere in considerazione anche i contratti precedenti; deve invece verificare in che misura tali contratti possano essere considerati nella valutazione della domanda. L’ordinanza impugnata è quindi annullata e la causa rinviata al Tribunale, senza statuizione sul merito.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 171 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 274 TFUE
- Azione comune 2000/811/PESC
- Azione comune 2002/210/PESC
- Azione comune 2008/124/PESC
- Decisione 2014/349/PESC
- Decisione 2016/947/PESC
Competenza del Tribunale UE e clausole compromissorie nei contratti di lavoro di una missione internazionale dell’Unione
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Liam Jenkinson contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto il suo ricorso per difetto di competenza e irricevibilità. La controversia nasce da una lunga successione di contratti a tempo determinato conclusi nell’ambito di diverse missioni dell’Unione, culminata nell’ultimo contratto con Eulex Kosovo, contenente una clausola compromissoria a favore dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva lavorato, prima, presso la Missione di vigilanza dell’Unione europea, poi presso la Missione di polizia dell’Unione europea e, infine, presso Eulex Kosovo, sempre sulla base di contratti a tempo determinato consecutivi. Nell’ultimo periodo di impiego gli era stato comunicato il mancato rinnovo del contratto, e il contratto finale non era stato rinnovato alla scadenza.
Dinanzi al Tribunale egli chiedeva, in via principale:
- la riqualificazione dell’intera relazione di lavoro come contratto a tempo indeterminato;
- la dichiarazione di violazione degli obblighi contrattuali, incluso l’obbligo di preavviso;
- la dichiarazione di illegittimità del licenziamento;
- il risarcimento dei danni derivanti dall’abuso di contratti consecutivi a termine.
Chiedeva inoltre di accertare un trattamento discriminatorio da parte di Consiglio, Commissione e SEAE in materia di retribuzione, pensione e altri benefici, nonché, in subordine, il risarcimento per responsabilità extracontrattuale.
Ordinanza del Tribunale e censure in appello
Il Tribunale aveva ritenuto di essere manifestamente incompetente sulle domande principali, perché fondate anche su rapporti contrattuali anteriori, i quali contenevano clausole a favore dei giudici di Bruxelles, e aveva respinto la domanda subordinata come manifestamente irricevibile.
In appello Jenkinson sosteneva, in sostanza, che il Tribunale avesse sbagliato nel limitare la propria competenza all’ultimo contratto, poiché la pretesa di riqualificazione e i risarcimenti richiesti riguardavano l’insieme dei rapporti di lavoro, non essendo possibile scinderli artificialmente tra giudici belgi e giudici dell’Unione. Contestava inoltre l’esclusione di Consiglio, Commissione e SEAE dalle domande concernenti il trattamento discriminatorio.
Normativa e criteri applicabili alla clausola compromissoria
La Corte richiama innanzitutto:
- l’articolo 272 TFUE, che consente alla Corte di giudicare in virtù di una clausola compromissoria;
- l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, che attribuisce al Tribunale la competenza di primo grado per tali ricorsi;
- l’articolo 274 TFUE, che conferma la competenza dei giudici nazionali salvo attribuzioni ai giudici dell’Unione.
Ricorda poi che la competenza derivante da una clausola compromissoria costituisce una deroga al diritto comune e va interpretata restrittivamente. Tuttavia, quando la controversia riguarda un contratto di lavoro concluso dall’Unione, il giudice dell’Unione può conoscere non solo delle domande direttamente derivanti dal contratto che contiene la clausola, ma anche di quelle che presentano un nesso diretto con le obbligazioni da esso nascenti.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il Tribunale aveva affermato di poter conoscere solo dell’ultimo contratto, poiché i contratti precedenti designavano espressamente i tribunali di Bruxelles. Tuttavia, questa impostazione era troppo rigida.
Richiamando la sentenza Porta/Commissione, la Corte rileva che, in presenza di una successione di contratti di lavoro, la clausola compromissoria inserita nell’ultimo contratto può consentire al giudice dell’Unione di prendere in considerazione l’insieme dei rapporti contrattuali, se ciò è necessario per valutare domande che derivano anche dall’ultimo contratto o che vi sono direttamente collegate.
Nel caso di specie, la domanda di riqualificazione dell’intera successione contrattuale come rapporto a tempo indeterminato si fondava proprio sull’unità e continuità del rapporto di lavoro, quindi anche sull’ultimo contratto. Di conseguenza, il ricorso conteneva domande che derivavano pure dall’ultimo contratto a tempo determinato. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, e in quale misura, potesse tenere conto dei contratti precedenti, invece di escludere in blocco la propria competenza.
La Corte accoglie pertanto la censura relativa alla competenza e annulla l’ordinanza impugnata, senza esaminare gli altri motivi di impugnazione.
Effetti della decisione sulla domanda di merito
Jenkinson chiedeva alla Corte di decidere direttamente la controversia nel merito. La Corte respinge tale richiesta perché il Tribunale non aveva esaminato il merito, limitandosi a dichiarare la propria incompetenza e l’irricevibilità della domanda subordinata. In assenza di circostanze particolari che consentano alla Corte di statuire definitivamente, la causa viene rinviata al Tribunale.
Dispositivo
La Corte:
- annulla l’ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2016;
- rinvia la causa al Tribunale dell’Unione europea;
- riserva la decisione sulle spese.
Principio affermato
In presenza di una successione di contratti di lavoro con clausole compromissorie diverse, il giudice dell’Unione investito ai sensi dell’articolo 272 TFUE non può limitare automaticamente la propria competenza al solo ultimo contratto se le domande dedotte richiedono di valutare l’insieme del rapporto contrattuale e risultano connesse anche all’ultimo contratto. La competenza va verificata in base alla clausola compromissoria dell’ultimo contratto e al nesso diretto tra le domande e le obbligazioni da esso derivanti, potendo essere considerati anche i contratti anteriori nella valutazione del merito della controversia.
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