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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-27/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018. — AB «flyLAL-Lithunian Airlines» contro «Starptautiskā lidosta “Rīga”» VAS e «Air Baltic Corporation» AS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso – Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno – Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri – Articolo 5, punto 5 – Esercizio di una succursale – Nozione. — Causa C-27/17

Giurisprudenza europea62017CJ0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta le regole speciali di competenza del regolamento n. 44/2001 in una controversia risarcitoria fondata su asserite condotte anticoncorrenziali tra imprese aeree e aeroportuali. Stabilisce che il danno può localizzarsi nel mercato interessato dalle pratiche e che, per l’intesa, conta il luogo di conclusione dell’accordo; per l’abuso, rileva il luogo di attuazione dei prezzi predatori. Precisa inoltre che una succursale può fondare la competenza solo se ha partecipato effettivamente e in modo significativo alla condotta illecita.

Competenza giurisdizionale in azione risarcitoria per condotte anticoncorrenziali: individuazione del luogo del danno e nozione di controversia concernente l’esercizio di una succursale ai sensi del regolamento n. 44/2001.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: 1) se, in un’azione di risarcimento danni da intese e abuso di posizione dominante, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" coincida con il luogo di conclusione dell’accordo illecito oppure con il luogo in cui sono stati posti in essere gli atti di sfruttamento del vantaggio economico, come i prezzi predatori; 2) se la perdita di reddito subita dalla vittima costituisca un danno rilevante ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e dove si localizzi il danno; 3) se le attività svolte dalla succursale dell’impresa dominante integrino una controversia concernente l’esercizio di una succursale ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del medesimo regolamento.

Principio di diritto

In un’azione di risarcimento per condotte anticoncorrenziali, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consente di individuare la competenza sia nel luogo della conclusione dell’intesa illecita ex articolo 101 TFUE, sia nel luogo in cui sono stati proposti e applicati prezzi predatori se tali condotte integrano un abuso ex articolo 102 TFUE; inoltre, la perdita di reddito consistente in un calo delle vendite costituisce un danno rilevante nel luogo del mercato interessato, dove la vittima subisce tale calo. L’articolo 5, punto 5, si applica anche all’azione risarcitoria per abuso di posizione dominante quando la succursale dell’impresa dominante ha partecipato in modo effettivo e significativo alla pratica abusiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 3, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 5, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articoli 101 TFUE
  • Articoli 102 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 864/2007
  • Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Competenza giurisdizionale in azione risarcitoria per condotte anticoncorrenziali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos apeliacinis teismas in una controversia tra una compagnia aerea lituana in liquidazione e due società lettoni, relativa al risarcimento del danno asseritamente causato da comportamenti contrari agli articoli 101 e 102 TFUE. La Corte si pronuncia sull’articolo 5, punti 3 e 5, del regolamento n. 44/2001, cioè sulle competenze speciali in materia di illeciti civili e di controversie concernenti l’esercizio di una succursale.

Fatti e procedimento principale

La flyLAL sosteneva di essere stata estromessa dal mercato dei voli da e verso Vilnius a causa di una strategia anticoncorrenziale dell’Air Baltic e dell’Aeroporto di Riga. Secondo la ricostruzione del giudice del rinvio, la condotta contestata comprendeva sia un accordo anticoncorrenziale a monte, sia la successiva attuazione di prezzi predatori, sovvenzioni incrociate e altre pratiche sul mercato lituano. In primo grado il Tribunale regionale di Vilnius aveva condannato solo Air Baltic al risarcimento, mentre la questione della competenza internazionale dei giudici lituani tornava in appello.

Normativa rilevante e criteri generali di interpretazione

La Corte ricorda che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce il foro generale del domicilio del convenuto, mentre l’articolo 5 introduce fori speciali di interpretazione autonoma e restrittiva. Tali fori si fondano su un collegamento stretto tra controversia e giudice adito, in funzione della buona amministrazione della giustizia e della prevedibilità del foro. Per l’articolo 5, punto 3, la nozione di "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" comprende sia il luogo dell’evento generatore sia quello in cui il danno si concretizza.

Seconda questione: perdita di reddito e luogo di concretizzazione del danno

La Corte chiarisce che una perdita di reddito, consistita nel calo delle vendite, può costituire un danno ai fini dell’articolo 5, punto 3, non essendo mera conseguenza indiretta di un pregiudizio localizzato altrove. Richiama la distinzione, già affermata in Marinari e Kronhofer, tra danno iniziale e conseguenze patrimoniali successive, ma considera che nel caso di specie il pregiudizio allegato dalla flyLAL è proprio il calo delle vendite sul mercato interessato. Poiché il mercato colpito dalle condotte era quello lituano, il luogo di concretizzazione del danno coincide con lo Stato membro in cui la vittima svolgeva la parte essenziale delle vendite relative a quei voli.

Prima questione: luogo dell’evento generatore del danno

Quanto al luogo dell’evento generatore, la Corte distingue tra due possibili fonti della responsabilità. Se il danno deriva da un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE, il foro competente può essere quello del luogo in cui l’accordo è stato definitivamente concluso, anche se ciò implica competenza rispetto a tutti i partecipanti all’intesa. Se invece la pratica dei prezzi predatori costituisce una violazione autonoma dell’articolo 102 TFUE, rileva il luogo in cui tali prezzi sono stati proposti e applicati. La Corte sottolinea che la determinazione del foro va effettuata con un esame prima facie, senza anticipare il merito e senza dipendere dalla qualificazione sostanziale del diritto nazionale.

Terza questione: esercizio di una succursale

La Corte ricorda che per applicare l’articolo 5, punto 5, occorre, da un lato, un centro operativo che si presenti stabilmente come estensione della casa madre e, dall’altro, che la controversia riguardi atti relativi al suo esercizio. In materia di illecito civile, la succursale deve aver partecipato effettivamente alla condotta illecita. Nel caso concreto, la succursale lituana di Air Baltic può fondare la competenza solo se ha preso parte in modo effettivo e significativo alla pratica abusiva, ad esempio nella proposta o applicazione dei prezzi predatori. Non è decisivo il fatto che non abbia tenuto una contabilità separata dalla casa madre.

Decisione della Corte

La Corte conclude che:

  • il luogo del danno, ai fini dell’articolo 5, punto 3, può coincidere con il mercato interessato dove la vittima subisce il calo delle vendite;
  • il luogo dell’evento generatore può essere, a seconda dei casi, quello di conclusione dell’intesa illecita o quello di attuazione dei prezzi predatori in caso di abuso di posizione dominante;
  • la controversia riguarda l’esercizio di una succursale se questa ha partecipato in modo effettivo e significativo alla pratica abusiva.

Principio di diritto

La pronuncia rafforza l’impostazione funzionale dei fori speciali in materia di illeciti anticoncorrenziali: il criterio di collegamento è ancorato al mercato interessato e alla concreta partecipazione alla condotta, così da garantire prossimità, prevedibilità e concentrazione della controversia davanti al giudice più vicino al fatto dannoso.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalediritto della concorrenzarisarcimento del dannosuccursali e sedi secondariecooperazione giudiziaria civile

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