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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-339/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018. — Verein für lauteren Wettbewerb eV contro Princesport GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno – Regolamento (UE) n. 1007/2011 – Articoli 7 e 9 – Prodotti tessili puri – Prodotti tessili composti da più fibre – Modalità di etichettatura o contrassegno. — Causa C-339/17

Giurisprudenza europea62017CJ0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regolamento n. 1007/2011 sull’etichettatura dei prodotti tessili in una controversia tra un’associazione per la concorrenza sleale e un’impresa che vendeva online prodotti tessili. Ha chiarito che, anche per i prodotti tessili puri, la composizione fibrosa deve comunque essere indicata, ma non è obbligatorio utilizzare le diciture "100%", "puro" o "tutto". Ha inoltre escluso che ai prodotti composti da una sola fibra si applichi l’articolo 9, riservato ai prodotti tessili composti da più fibre.

Etichettatura dei prodotti tessili puri venduti anche online: obbligo generale di indicazione della composizione fibrosa, facoltatività delle diciture "100%", "puro" o "tutto" e inapplicabilità dell’articolo 9 ai prodotti composti da una sola fibra

La questione giuridica

Se, per i prodotti tessili composti interamente da una sola fibra, il regolamento (UE) n. 1007/2011 imponga: 1) un obbligo di indicare espressamente che si tratta di un prodotto tessile puro; 2) l’uso obbligatorio di una delle diciture "100%", "puro" o "tutto"; 3) l’applicabilità dell’obbligo di indicare denominazione e percentuale in peso di tutte le fibre previsto per i prodotti tessili composti da più fibre.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 impone, per tutti i prodotti tessili, compresi quelli composti interamente da una sola fibra, un obbligo generale di etichettatura o contrassegno volto a indicarne la composizione fibrosa; tuttavia, per i prodotti tessili puri l’uso delle diciture "100%", "puro" o "tutto" non è obbligatorio ma soltanto facoltativo e, se impiegate, possono essere combinate tra loro. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, relativo ai prodotti tessili composti da più fibre, non si applica ai prodotti tessili puri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011
  • Direttiva 2009/22/CE
  • Direttiva 2005/29/CE

Etichettatura dei prodotti tessili puri e vendita online

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Köln in una controversia tra il Verein für lauteren Wettbewerb eV e la Princesport GmbH sulla corretta etichettatura/contrassegno dei prodotti tessili commercializzati su Internet. La Corte interpreta gli articoli 4, 7, 9, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1007/2011 disciplina le denominazioni delle fibre tessili e l’etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Il considerando 10 evidenzia che l’etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa devono essere obbligatori per garantire informazioni corrette e uniformi ai consumatori dell’Unione.

Le disposizioni centrali richiamate dalla Corte sono:

  • articolo 4: i prodotti tessili possono essere messi a disposizione sul mercato solo se etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali conformemente al regolamento;
  • articolo 7: disciplina i prodotti tessili puri;
  • articolo 9: disciplina i prodotti tessili composti da più fibre;
  • articolo 14, paragrafo 1: prevede che i prodotti tessili siano etichettati o contrassegnati per indicare la composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato;
  • articolo 16, paragrafo 1: impone che le informazioni siano facilmente leggibili, visibili e chiare, anche nell’acquisto elettronico.

Fatti e procedimento principale

L’associazione attrice contestava alla Princesport la commercializzazione online di prodotti tessili puri senza un’etichettatura conforme al regolamento e invocava anche disposizioni della normativa tedesca contro la concorrenza sleale. La questione di fondo era se, per i prodotti interamente composti da una sola fibra, fosse necessario indicare espressamente la natura di prodotto "puro" e se fosse obbligatorio usare le diciture previste dall’articolo 7.

Prima questione: obbligo di indicare che il prodotto è “puro”

La Corte ha osservato che l’articolo 7, paragrafo 1, non crea da solo un obbligo generale di indicare che il prodotto è composto interamente da una sola fibra. Tuttavia, tale obbligo generale deriva dagli articoli 4 e 14, paragrafo 1, letti insieme al considerando 10.

La Corte ha quindi affermato che:

  • tutti i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati per indicarne la composizione fibrosa;
  • ciò vale anche per i prodotti tessili puri;
  • la finalità è garantire informazioni corrette e accurate ai consumatori.

Seconda questione: le diciture “100%”, “puro” o “tutto” sono obbligatorie?

La Corte ha dato una risposta negativa. L’articolo 7, paragrafo 1, usa la formula secondo cui soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con tali termini: il verbo "può" indica una facoltà, non un obbligo.

Ne consegue che:

  • il produttore può limitarsi a indicare la denominazione della fibra senza aggiungere le diciture "100%", "puro" o "tutto";
  • tali diciture sono esempi di formule consentite per chiarire che il prodotto è puro;
  • esse possono essere anche utilizzate in combinazione, poiché il testo non lo esclude e ciò è coerente con l’obiettivo informativo del regolamento.

La Corte ha anche rilevato che, nel fascicolo, non emergeva una possibile violazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Terza questione: applicabilità dell’articolo 9 ai prodotti tessili puri

La Corte ha escluso che l’articolo 9, paragrafo 1, si applichi ai prodotti tessili puri, perché esso riguarda espressamente i prodotti tessili composti da più fibre. Un prodotto puro, per definizione, è composto da una sola fibra e non rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 9.

La Corte ha precisato che:

  • l’obbligo di indicare la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre è logicamente riferibile solo a prodotti plurifibra;
  • l’obiettivo di tutela dei consumatori resta comunque garantito dall’obbligo generale di etichettatura previsto dagli articoli 4 e 14.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • esiste un obbligo generale di etichettatura/contrassegno della composizione fibrosa per tutti i prodotti tessili, compresi quelli puri;
  • l’uso delle diciture "100%", "puro" o "tutto" per i prodotti tessili puri è facoltativo e può avvenire anche in forma combinata;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, non si applica ai prodotti tessili puri.

Principio ricavabile

Per i prodotti tessili puri, il diritto dell’Unione esige comunque l’indicazione della composizione fibrosa, ma non obbliga a qualificare il prodotto con le formule "100%", "puro" o "tutto"; tali formule sono solo consentite. L’articolo 9 del regolamento n. 1007/2011 resta riservato ai prodotti composti da più fibre e non può essere esteso ai prodotti costituiti interamente da una sola fibra.

Come è indicizzato

Materiediritto dei prodotti tessilietichettatura e informazione al consumatorecommercio elettronicoconcorrenza sleale

Testo integrale

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