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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-217/17

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 luglio 2018. — Mast-Jägermeister SE contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Domanda di registrazione di disegni o modelli che rappresentano bicchieri – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 36, paragrafo 1, lettera c) – Rappresentazione grafica – Articoli 45 e 46 – Assegnazione di una data di deposito – Presupposti – Regolamento (CE) n. 2245/2002 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e articolo 10, paragrafi 1 e 2. — Causa C-217/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Mast-Jägermeister contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la data di deposito a domande di disegni o modelli relativi a bicchieri, perché le riproduzioni mostravano anche bottiglie e non consentivano di capire con certezza l’oggetto della protezione. Secondo la Corte, il requisito della rappresentazione riproducibile implica anche che il disegno o modello sia chiaramente identificabile. In mancanza di sanatoria dell’irregolarità, la domanda non può essere considerata validamente depositata.

Registrazione di disegni o modelli comunitari: la rappresentazione depositata deve identificare chiaramente l’oggetto della protezione già ai fini dell’assegnazione della data di deposito.

La questione giuridica

Se l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, letto con gli articoli 38, 45 e 46 del medesimo regolamento e con il regolamento (CE) n. 2245/2002, richieda soltanto che la rappresentazione del disegno o modello sia fisicamente riproducibile, oppure imponga anche che essa consenta di identificare chiaramente il disegno o modello di cui si chiede la protezione; e se un’eventuale incertezza sull’oggetto protetto possa impedire l’attribuzione della data di deposito.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere una rappresentazione che consenta di identificare chiaramente il disegno o modello per il quale si chiede la protezione; non basta che la riproduzione sia tecnicamente riproducibile. Se la domanda è ambigua al punto da non consentire tale identificazione e l’irregolarità non viene sanata nel termine assegnato, la domanda non è considerata una domanda di registrazione e non può essere attribuita alcuna data di deposito ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 38, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 41, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 45, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 46, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 47, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 12, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, articolo 4, sezione A
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte

Registrazione di disegni o modelli comunitari: identificazione chiara dell’oggetto della protezione e data di deposito

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Mast-Jägermeister SE contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione dell’EUIPO in materia di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari relativi a bicchieri. Il punto centrale è se la rappresentazione del disegno o modello debba essere soltanto tecnicamente riproducibile oppure anche sufficientemente chiara da consentire di individuare con precisione l’oggetto per il quale si chiede protezione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 17 aprile 2015 Mast-Jägermeister presentava all’EUIPO due domande di registrazione di disegni o modelli comunitari riguardanti "bicchieri" della classe 07.01 dell’accordo di Locarno. L’esaminatore rilevava però che le riproduzioni depositate mostravano anche bottiglie e che quindi non era chiaro se la protezione fosse richiesta per i bicchieri, per le bottiglie o per una combinazione di entrambi.

Nel corso degli scambi successivi, la ricorrente sosteneva di non volere alcuna protezione per le bottiglie e proponeva una diversa indicazione dei prodotti; l’esaminatore replicava che il problema non riguardava solo l’indicazione dei prodotti, ma la conformità delle riproduzioni all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002. Poiché la ricorrente non depositava nuove prospettive e non sanava l’irregolarità, l’EUIPO concludeva che non potesse essere assegnata una data di deposito e che le domande non potessero essere considerate domande di registrazione.

Decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Mast-Jägermeister deduceva due motivi: violazione degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, e violazione dei diritti della difesa. Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), si applichi anche quando la rappresentazione è imprecisa o non chiara quanto all’oggetto della protezione.

Motivo dell’impugnazione

In sede di impugnazione, la società sosteneva in sostanza che, ai fini della data di deposito, l’EUIPO dovesse limitarsi a verificare la mera riproducibilità fisica della rappresentazione, rinviando ogni questione sull’ambito della tutela a eventuali controversie successive sulla contraffazione o sulla registrabilità. Richiamava inoltre l’importanza della data di deposito ai fini del diritto di priorità e insisteva sulla necessità di una procedura rapida e semplice.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che richiede "una rappresentazione riproducibile del disegno o modello";
  • l’articolo 38, paragrafo 1, che collega la data di deposito al deposito della documentazione contenente le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1;
  • l’articolo 45, che disciplina l’esame dei requisiti formali per il deposito;
  • l’articolo 46, paragrafo 2, che prevede la mancata considerazione della domanda come domanda di registrazione se le irregolarità relative ai requisiti dell’articolo 36, paragrafo 1, non vengono sanate;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, secondo cui la riproduzione deve essere di qualità tale da distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede protezione;
  • l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento di esecuzione, che disciplina la comunicazione delle irregolarità e la loro sanatoria.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto del tenore letterale, del contesto e degli obiettivi del sistema dei disegni e modelli.

Sul piano letterale, la nozione di "rappresentazione riproducibile" non riguarda solo la qualità tecnica della riproduzione, ma implica anche la riconoscibilità sostanziale del disegno o modello.

Sul piano teleologico, la rappresentazione serve a definire l’esatto oggetto della protezione e a consentire al pubblico e alle autorità di conoscere con chiarezza il contenuto del diritto. La registrazione in un registro pubblico deve permettere agli operatori economici di sapere con precisione quali diritti siano stati richiesti o concessi.

La Corte collega poi questo requisito anche al diritto di priorità di cui all’articolo 41 del regolamento n. 6/2002: proprio perché la data di deposito produce effetti rilevanti, la domanda deve essere sufficientemente chiara da evitare che un oggetto non identificato con precisione ottenga una tutela eccessiva.

Infine, sul piano sistematico, la Corte osserva che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 limita le correzioni della domanda senza alterare la riproduzione del disegno o modello. Ciò conferma che la domanda deve già contenere una rappresentazione idonea a identificare chiaramente l’oggetto della protezione; altrimenti l’irregolarità non sarebbe sanabile in modo compatibile con il sistema.

Rapporto tra irregolarità e assegnazione della data di deposito

La Corte respinge l’argomento secondo cui le irregolarità riscontrate avrebbero potuto condurre soltanto al rigetto della domanda dopo l’attribuzione della data di deposito. Richiama invece l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002: se l’irregolarità riguarda i requisiti dell’articolo 36, paragrafo 1, e non viene sanata, la domanda non è considerata una domanda di registrazione e non riceve alcuna data di deposito.

La Corte considera quindi infondato il motivo unico di impugnazione, ritenendo non decisivo anche il profilo relativo alla scansione interna del procedimento d’esame davanti all’EUIPO.

Dispositivo

La Corte respinge l’impugnazione e condanna Mast-Jägermeister SE alle spese.

Principio affermato

Ai fini della registrazione di un disegno o modello comunitario, la rappresentazione depositata deve consentire di identificare chiaramente il disegno o modello oggetto della domanda; se la rappresentazione è ambigua e l’irregolarità non è sanata nel termine, la domanda non è considerata validamente presentata e non può essere assegnata alcuna data di deposito.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeprocedimento di registrazionedata di depositodiritto di priorità

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