Sentenza n. 249/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza 117/2025 del 14 febbraio 2025, del Tribunale di Ancona Sez.Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici individuati nel titolo giudiziale. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona. Ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente funzione acceleratoria. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La domanda di indennizzo è stata respinta perché non ricorrevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la nomina del commissario ad acta è stata considerata misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, anche ai fini della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determina l'inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'integrale adempimento, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva all'inutile scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: occorrono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, non ravvisabili quando la nomina del commissario ad acta è ritenuta misura sufficiente a garantire l'esecuzione.
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