Sentenza n. 954/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 901/2024, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 901/2024. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero all'emissione in favore della ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, nonché, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari, la sua notificazione al Ministero il 9 ottobre 2024, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 24 aprile 2026 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero, sempre che nelle more non abbia già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo giudiziale, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale e, nel caso concreto, concorre a fondare la domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata attribuita al commissario ad acta.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di ordinare all'amministrazione statale l'esecuzione integrale della pronuncia, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario e attribuisca al privato una prestazione amministrativa o economica determinata.
- L'amministrazione destinataria di un giudicato non può omettere l'adozione degli atti necessari alla sua esecuzione; il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente.
- Quando l'inadempimento riguarda un'obbligazione a carico di un'amministrazione statale e i pertinenti capitoli di bilancio risultano incapienti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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