Cassazione Penale, Sentenza n. 38144/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU per mancata rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma della sentenza assolutoria; (2) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e contestata applicazione della recidiva nonostante la giovane età e un unico precedente del 2016; (3) violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. perché la Corte d'appello, riformando l'assoluzione e condannando, non avrebbe avvisato l'imputato della possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva e non avrebbe fissato, se necessario, l'udienza per decidere sulla richiesta.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. In dettaglio: (i) il primo motivo è stato ritenuto infondato per due ragioni: l'obbligo di rinnovazione della prova sorge solo se vi è diversa valutazione di prove dichiarative, mentre nel caso concreto è mutata soltanto la qualificazione giuridica del fatto; inoltre, in giudizio abbreviato le dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto non sono considerate "prove dichiarative" che impongono rinnovazione secondo l'orientamento citato della Corte EDU. (ii) Il secondo motivo è stato respinto: la Corte d'appello ha motivato congruamente l'esclusione delle attenuanti per l'elevata offensività della condotta (pericolosa fuga terminata con incidente) e ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva richiamando precedenti per reati analoghi. (iii) Il terzo motivo è stato accolto: poiché il reato per cui era intervenuta la condanna in primo grado è divenuto improcedibile per remissione di querela e per il residuo reato il primo grado si era concluso con assoluzione, l'imputato non poteva essere onerato di provvedere anticipatamente alla richiesta di sostituzione della pena; la Corte d'appello che riforma un'assoluzione e pronuncia condanna deve valutare i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive (art. 545-bis) e, ove necessario, fissare l'udienza. Per la violazione di tale obbligo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello solo per consentire all'imputato di formulare la richiesta di sostituzione e alla Corte di pronunciarsi su di essa, mentre restano definitive le statuizioni sull'accertamento del fatto e sulla quantificazione della pena.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma di sentenza assolutoria sorge solo se vi è una diversa valutazione di prove dichiarative; non si applica quando muta soltanto la valutazione giuridica del fatto. Inoltre, nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto non sono di per sé "prove dichiarative" che impongono rinnovazione secondo l'orientamento fatto proprio dalla Corte.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e all'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto che, nei termini del caso concreto, non fosse stata violata la garanzia perché non vi è stata diversa valutazione di prove dichiarative.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Il giudice che condanna deve avvisare l'imputato della possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva breve; se la condanna interviene in sede d'appello dopo un'assoluzione di primo grado, la Corte d'appello è tenuta a valutare i presupposti per le pene sostitutive e, se necessario, a fissare l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per la valutazione della eventuale non applicabilità delle pene sostitutive (criteri di valutazione del giudice sulla gravità e sulle circostanze del fatto).
artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamati come criteri e parametri integrativi da considerare nella valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive, secondo la nuova normativa richiamata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citate in relazione alla modificazione dei parametri applicativi per le pene sostitutive e alla necessità di motivazione specifica circa l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità.
Massime di principio
- Se l'appello del pubblico ministero conduce a una diversa qualificazione giuridica del fatto ma non a una valutazione difforme di prove dichiarative, non sorge l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
- In giudizio abbreviato le dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto non sono automaticamente considerate "prove dichiarative" che impongono la rinnovazione in caso di riforma dell'assoluzione in appello, secondo l'orientamento della giurisprudenza citata.
- Quando la Corte d'appello, riformando un'assoluzione, pronuncia condanna deve valutare i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive (art. 545-bis) e, se necessario, avvisare l'imputato e fissare l'udienza prevista per decidere sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve.
- La remissione di querela che rende improcedibile un reato può incidere sui termini e sugli oneri della difesa; se il reato residuo per cui è intervenuta l'assoluzione non dava motivo alla difesa di chiedere la sostituzione della pena in primo grado, la Corte d'appello deve comunque consentire tale possibilità dopo la riforma.
- L'esclusione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva richiedono motivazione puntuale e congrua; la Corte di legittimità sindaca la correttezza di tale motivazione ma non la rivaluta nel merito se adeguatamente motivata.
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