Sentenza n. 6834/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e risposta meramente soprassessoria dell'Ambasciata d'Italia a Karachi sulla richiesta di convocazione per il visto di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana a Karachi, funzionale alla presentazione e trattazione della domanda di visto per motivi di studio. Ha documentato di avere formalizzato la richiesta mediante un'e-mail contenente le informazioni necessarie. Sebbene la sede diplomatica abbia ricevuto la comunicazione e vi abbia risposto, la risposta è stata ritenuta meramente soprassessoria, poiché si è limitata a indicare il ricorso al portale di prenotazione, senza considerare l'impossibilità segnalata dal ricorrente di utilizzare tale canale. Le circostanze relative al decorso di gran parte dell'anno accademico sono state considerate attinenti al merito della domanda di visto e non alla preliminare richiesta di convocazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento. La richiesta via e-mail è stata considerata idonea, essendo stata certamente ricevuta dalla sede diplomatica, che aveva fornito una risposta; tale risposta, tuttavia, non costituiva un effettivo riscontro procedimentale, perché rinviava al portale nonostante l'impossibilità di utilizzarlo rappresentata dall'interessato. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Karachi, è stato condannato a convocare il ricorrente entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatica può essere validamente formalizzata mediante e-mail quando contiene le informazioni necessarie ed è stata effettivamente ricevuta dall'Amministrazione, anche se il canale ordinariamente previsto è un apposito portale.
- Una risposta dell'Amministrazione che si limiti a rinviare al canale telematico ordinario, senza confrontarsi con l'impossibilità documentata dell'interessato di utilizzarlo, può integrare un riscontro meramente soprassessorio e non esclude la formazione del silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio sul silenzio relativo alla convocazione per una domanda di visto, le circostanze attinenti al merito del rilascio del visto, compreso il decorso dell'anno accademico, non impediscono l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla convocazione e devono essere valutate nella successiva trattazione della pratica.
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