Cassazione Penale, Sentenza n. 4052/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il diniego, operato dalla Corte d'appello di Bari, della domanda di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesto dall'impresa a fronte di un'informazione interdittiva antimafia: il Tribunale aveva ritenuto l'agevolazione alla criminalita organizzata fornita all'impresa tramite la figura di Malanga Orlando di natura occasionale e quindi compatibile con il controllo giudiziario; la Corte d'appello, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha invece ritenuto che sussistesse una condizione di agevolazione perdurante, fondandosi su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sul ruolo gestionale protratto di Malanga, su assunzioni riconducibili a segnalazioni di clan e sui legami familiari con pregiudicati, e ha annullato il decreto che aveva concesso il controllo. Il ricorso in Cassazione deduceva due motivi principali: 1) errata applicazione dell'art. 34-bis in merito al requisito dell'occasionalita dell'agevolazione mafiosa e mancata valutazione delle misure di risanamento e del licenziamento di Malanga; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere confuso il sindacato sul provvedimento interdittivo con la valutazione prognostica di bonificabilita dell'impresa e per avere ignorato la funzione e gli strumenti del controllo giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti illustrati e ha annullato il decreto della Corte d'appello di Bari con rinvio per nuovo giudizio. La Cassazione ha precisato i criteri cui deve attenersi il giudice della prevenzione nella valutazione della domanda volontaria di controllo giudiziario ex art. 34-bis: l'esame deve essere prognostico e volto a verificare la concreta possibilita che l'impresa si riallinei al contesto economico sano mediante le misure di controllo, e non una semplice cristallizzazione della situazione preesistente. In particolare la Corte ha censurato la mancata ponderazione, da parte del giudice di appello, di elementi successivi rilevanti alla valutazione prognostica (licenziamento del gestore di fatto, relazioni informative del controllore, misure di riorganizzazione e preliminare di cessione del ramo d'azienda) e l'eccessiva valorizzazione di legami familiari e di indizi non attuali come indicatori di una agevolazione non occasionale.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 34-bis
Disciplina il controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa in presenza di informativa interdittiva; l'applicazione del controllo va valutata con un giudizio prognostico sulla possibilita di riallineamento dell'impresa al contesto economico sano
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 34
Norma richiamata per la disciplina delle misure di prevenzione e delle impugnazioni, rilevante per il confronto con la disciplina del controllo giudiziario
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27
Richiamato in tema di impugnazioni e collegamento con l'art.10 in ordine all'ambito di censura in sede di ricorso per cassazione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10
Norma fondamentale delle impugnazioni delle misure di prevenzione; delimita le censure proponibili in cassazione sulla violazione di legge
codice di procedura penale - art. 611
Prevede la trattazione camerale non partecipata (contraddittorio cartolare) per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione
codice di procedura penale - art. 127
Richiamato nel contesto delle procedure camerali previste per determinati casi, citato per spiegare il riferimento a udienze non partecipate
Massime di principio
- La valutazione della domanda volontaria di controllo giudiziario ex art. 34-bis deve essere prognostica: il giudice deve accertare la concrete possibilita che l'impresa si "bonifichi" e si riallinei al contesto economico sano mediante le misure del controllo, non limitarsi a cristallizzare fatti passati
- Eventi successivi all'informativa interdittiva, come il licenziamento del soggetto contiguo alla criminalita, le relazioni del controllore giudiziario e le misure organizzative introdotte dall'impresa, sono elementi rilevanti e devono essere valutati nel giudizio prognostico
- La semplice esistenza di legami di parentela o sentimentali con persone pregiudicate non comporta automaticamente la qualificazione dell'agevolazione come non occasionale: tali legami richiedono valutazione probatoria concreta e non possono sostituire l'accertamento del condizionamento operativo dell'impresa
- Il giudice di appello non puo limitarsi ad adottare passivamente il compendio indiziario della Prefettura senza considerare gli strumenti di risanamento proposti e l'efficacia delle misure di controllo previste dal regime giudiziario
- In sede di cassazione le censure sono limitate alla violazione di legge, ma la Corte puo annullare e rinviare quando il giudice di merito non abbia svolto correttamente la prognosi richiesta dalla norma
- Il controllo giudiziario ha la finalita di contemperare tutela della liberta di impresa e salvaguardia della legalita economica; pertanto va inteso come strumento attivo di monitoraggio e supporto al riallineamento, non come mera sanzione
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