Cassazione Civile, Ordinanza n. 27482/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in primo grado, del diritto di una aspirante docente a essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Fermo. La richiedente era in possesso di una laurea in consulenza e direzione aziendale e di 24 CFU in discipline psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche. La Corte d'appello aveva riformato la decisione del Tribunale, ritenendo che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU dovesse essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inclusione in seconda fascia, valorizzando l'art. 5 del d.lgs. 59/2017 e la normativa successiva. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso i requisiti di accesso al concorso con quelli richiesti per l'iscrizione nelle graduatorie. Secondo il ricorrente, i 24 CFU e la laurea integrano solo un titolo di accesso al concorso, mentre l'abilitazione deriva esclusivamente dal superamento delle prove concorsuali o da specifici percorsi abilitanti; pertanto la seconda fascia delle graduatorie può accogliere soltanto soggetti abilitati, non chi possieda il solo titolo concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 7084/2024 e conformi. Ha ribadito la distinzione ontologica tra titolo di studio, requisiti di accesso al concorso e titolo di abilitazione all'insegnamento. Ha quindi affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU consentiva la partecipazione al concorso ma non equivaleva all'abilitazione. Ne consegue che nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto devono essere inseriti soltanto i docenti in possesso di abilitazione, mentre i soggetti muniti esclusivamente di laurea e 24 CFU vanno collocati nella terza fascia. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della docente. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
d.lgs. n. 59/2017, art. 5
nel testo applicabile ratione temporis, il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU costituisce titolo di accesso al concorso, non abilitazione all'insegnamento; l'abilitazione si consegue solo con il superamento delle prove concorsuali.
L. n. 145/2018, art. 1, comma 792
ha modificato il quadro normativo richiamato dalla Corte, ma non nel senso di trasformare i 24 CFU in abilitazione generalizzata.
d.l. n. 36/2022, art. 44
richiamato dalla Corte territoriale e dalla Cassazione nel ricostruire il quadro normativo, ma non idoneo a sovvertire la distinzione tra titolo di accesso al concorso e abilitazione per il periodo controverso.
L. n. 124/1999, art. 4
norma di base richiamata per la disciplina delle graduatorie e il rinvio alla fonte regolamentare.
d.m. n. 131/2007, art. 5, comma 3
la seconda fascia delle graduatorie di istituto comprende i docenti con specifica abilitazione o idoneità assimilabile, non chi possieda soltanto il titolo di studio e i 24 CFU.
d.m. n. 60/2020, art. 3, comma 6
nelle graduatorie provinciali di supplenza riserva la prima fascia ai soli abilitati e colloca in seconda fascia i soggetti con titolo di studio e 24 CFU, confermando che questi ultimi non sono equiparati agli abilitati.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente giurisprudenza conforme.
Massime di principio
- Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, il titolo di abilitazione all'insegnamento non coincide con il mero possesso dei requisiti che consentono la partecipazione a un concorso pubblico.
- Il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU, nel regime normativo considerato, costituisce un titolo di accesso al concorso ma non sostituisce l'abilitazione, che deriva solo dall'esito positivo delle procedure previste dalla legge.
- Nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono essere inseriti solo aspiranti muniti di abilitazione o di titolo ad essa assimilabile secondo la disciplina vigente, mentre i non abilitati con soli titoli concorsuali vanno collocati nella fascia inferiore prevista dal sistema.
- Quando la questione è di puro diritto e il quadro fattuale è incontestato, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito senza rinvio.
- La disciplina delle graduatorie del personale docente va interpretata distinguendo con nettezza tra requisiti di accesso al concorso, conseguimento dell'abilitazione e collocazione nelle diverse fasce di graduatoria.
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