Ordinanza n. 5/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto n.810 del 14 novembre 2011, di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del conseguente contratto e richiesta di subentro nel medesimo nonché condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura di gara, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto. Ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno per equivalente. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le contestazioni articolate con il ricorso incidentale della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, valorizzando, da un lato, la natura eminentemente economica del pregiudizio dedotto, ritenuto eventualmente risarcibile ex post, e, dall'altro, la celerità del rito processuale applicabile, che consente la trattazione ravvicinata del merito. La decisione non definisce il ricorso principale, le domande sulla sorte del contratto, il subentro o il risarcimento. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 24 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per la ritenuta insussistenza dei presupposti della tutela cautelare.
art. 57 c.p.a.
Spese del procedimento cautelare
Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto è prevalentemente economico e risulta suscettibile di reintegrazione o ristoro successivo mediante risarcimento.
- La prossimità della trattazione del merito e la celerità del rito applicabile possono concorrere a escludere la necessità di una misura cautelare immediata, soprattutto quando il danno allegato non presenta carattere irreparabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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