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Sentenza

Sentenza n. 10619/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento (i) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 432 del 30 dicembre 2022 – successivamente comunicato in data 31 dicembre 2022 - con il quale è stato disposto che “l'aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2023 riconosciuto alla Concessionaria S.A.L.T. S.p.A. – Tronco Ligure Toscano risulta pari allo 0,00 per cento”; (ii) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o conseguenziale nonché per l'accertamento del diritto della S.A.L.T. S.p.A. ad ottenere l'adeguamento annuale della tariffa nella misura richiesta e, comunque, in conformità alle previsioni convenzionali e regolatorie applicabili al rapporto concessorio, con conseguente condanna dei Ministeri resistenti a provvedere a tale adeguamento

Giustizia amministrativa202304210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto interministeriale che ha fissato allo 0,00 per cento l'aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2023 alla concessionaria autostradale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato il decreto interministeriale n. 432 del 30 dicembre 2022, comunicato il 31 dicembre 2022, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del proprio diritto all'adeguamento annuale della tariffa nella misura richiesta e comunque secondo la convenzione e la disciplina regolatoria applicabili al rapporto concessorio, con conseguente condanna dei Ministeri a provvedere. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, rappresentando di avere negoziato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un IV Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica di Concessione, sottoscritto il 30 ottobre 2025, contenente anche l'impegno a rinunciare a una serie di contenziosi pendenti, tra cui quello in esame. La rinuncia era tuttavia subordinata all'approvazione ministeriale dell'atto e alla registrazione da parte della Corte dei conti, non ancora intervenute. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aderito alla richiesta di rinvio. In via subordinata, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio per situazioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richieda gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa. Nel caso concreto, la richiesta era motivata dalla prospettiva di un componimento negoziale e non da esigenze difensive; inoltre, le parti non avevano indicato una tempistica, neppure orientativa, per il perfezionamento dell'intesa, sicché il rinvio avrebbe potuto determinare uno slittamento sine die, incompatibile con la ragionevole durata del processo. Nel merito processuale, il Collegio ha ritenuto applicabile l'orientamento già espresso dalla stessa Sezione in una controversia analoga. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che le parti avevano sostanzialmente definito un nuovo assetto dei rapporti concessori mediante l'intesa sul IV Atto Aggiuntivo e che la concessionaria si era impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, compreso quello in esame, una volta perfezionati gli adempimenti di approvazione e controllo. Secondo il TAR, una pronuncia sul merito, quale che fosse il suo esito, non sarebbe stata più utile e avrebbe potuto alterare l'assetto di interessi già sostanzialmente individuato dalle parti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali'.

    Il rinvio dell'udienza è ammissibile soltanto in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente la mera prospettiva di un componimento negoziale privo di tempi certi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La norma è stata richiamata per prospettare d'ufficio alle parti la possibile improcedibilità del ricorso e consentire il deposito di memorie sul punto.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio della trattazione fondata sull'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. deve essere giustificata da situazioni eccezionali e da gravi esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa; la prospettiva di una definizione transattiva o negoziale della controversia, priva di una tempistica certa, non impone il rinvio.
  • Il giudizio amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene una situazione nuova che rende non più utile una pronuncia sul merito, purché l'inutilità della decisione risulti sostanziale e sufficientemente certa.
  • La definizione sostanziale di un nuovo assetto negoziale dei rapporti tra le parti, accompagnata dall'impegno del ricorrente a rinunciare al contenzioso una volta perfezionati gli atti necessari, può rendere non più utile la decisione di merito, anche se l'accordo non è ancora divenuto pienamente efficace per la mancata conclusione degli adempimenti di approvazione e controllo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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