Cassazione Penale, Sentenza n. 28531/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Autoport SAM chiedeva la revocazione della confisca disposta nel procedimento di prevenzione nei confronti di Vincenzo Scandurra, fondando la domanda sull'ordinanza della Corte d'appello di Milano (resasi in sede di incidente di esecuzione) che aveva escluso la compensazione tra crediti della Autoport e debiti di Scandurra e aveva disposto la restituzione/risarcimento per due autovetture. La ricorrente sosteneva che tale provvedimento dimostrasse il difetto originario dei presupposti della confisca (in particolare che la Medicea s.r.l., partecipata al 98% da Autoport, non era riconducibile a Scandurra e che le somme non derivavano da attività illecite), invocando l'art. 28 d.lgs. 159/2011 (comma 2) e la possibilità di un'interpretazione ampia dello strumento revocatorio alla luce dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU; deduceva inoltre questioni di legittimazione in relazione alla successione della Medicea nella titolarità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art. 28 d.lgs. 159/2011 costituisca un rimedio straordinario utilizzabile solo per dimostrare la mancanza ab origine dei presupposti della confisca e non per rimettere in discussione valutazioni già possibili nei gradi di impugnazione ordinaria. L'ordinanza emessa nell'incidente di esecuzione non è stata qualificata come "prova nuova" o come sentenza definitiva idonea a escludere i fatti alla base della confisca, né è stata ritenuta idonea a dimostrare il difetto originario dei presupposti ai sensi del comma 2: si è trattato di un provvedimento valutativo limitato alla restituzione/obbligo restitutorio e all'illegittimità della compensazione, senza efficacia costitutiva sui beni formalmente intestati alla Medicea, per i quali la confisca era stata confermata. Inoltre la Corte ha osservato che le censure relative ai beni della Medicea dovevano essere proposte nella fase di prevenzione da Medicea stessa o da Scandurra, non con lo strumento della revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28
incipit: "in ogni caso ..."; commi 1 e 2 (revocazione della confisca)
La norma disciplina un rimedio straordinario volto a dimostrare la mancanza ab origine dei presupposti della confisca; la Corte ribadisce che non può essere usata per rimettere in discussione questioni deducibili con i normali mezzi di impugnazione e che le ipotesi di comma 1 sono tassative mentre il comma 2 non amplia la disciplina fino a trasformare la revocazione in un nuovo giudizio sui fatti già valutati.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
Norma richiamata in relazione alla nozione di pericolosità sociale e all'ambito applicativo della normativa di prevenzione patrimoniale.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1
Riferimento ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (richiamato rispetto alla nozione di difetto originario dei presupposti).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3
Citato con riferimento agli accertamenti svolti sulle provviste ritenute illecite.
codice di procedura penale, art. 666
Norma procedurale che disciplina l'incidente di esecuzione; l'ordinanza resa in base a tale articolo è stata ritenuta non equiparabile a una "prova nuova" o a una sentenza definitiva ai fini della revocazione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina il motivo di impugnazione in cassazione invocato dalla ricorrente.
codice civile, art. 2490
Richiamato rispetto alla cancellazione della Medicea dal registro delle imprese e alle questioni di legittimazione successionale della Autoport.
Protocollo 7 CEDU, art. 4
Invocato dalla ricorrente in tema di riapertura del processo per fatti sopravvenuti; la Corte di cassazione non ha ritenuto che l'ordinanza incidentale costituisse un fattore che obbligasse a un'interpretazione più ampia dell'art. 28.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è un rimedio straordinario: può essere richiesta solo per dimostrare la mancanza ab origine dei presupposti della confisca e non per rinnovare valutazioni già esperibili nei gradi ordinari di impugnazione.
- Un provvedimento reso in sede di incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) non equivale automaticamente a una "prova nuova" o a una sentenza definitiva idonea a far scattare la revocazione, se ha natura essenzialmente esecutiva/valutativa e non accerta fatti nuovi incompatibili con il giudicato di prevenzione.
- Le censure sulla riferibilità dei beni a terzi (es. società controllate) devono essere sollevate dal soggetto formalmente titolare dei beni o da chi abbia partecipato al giudizio di prevenzione; non è ammissibile usare la revocazione per dedurre elementi che potevano essere dedotti nel processo originario salvo comprovate ragioni di impossibilità
- L'eventuale estinzione o cancellazione della società titolare dei beni e la conseguente successione nei rapporti giuridici non autorizzano automaticamente una revocazione se i fatti che giustificano la confisca erano deducibili nel procedimento originario.
- Se si ritiene di avere elementi nuovi o una sentenza definitiva che escluda i presupposti della confisca, occorre documentare chiaramente la natura 'nuova' e decisiva di tali elementi e la loro incompatibilità con le valutazioni già possibili nei gradi di impugnazione ordinaria.
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