Sentenza n. 282/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2805/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4437/2024, pubblicata in data 31.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.958,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.958,52, oltre interessi legali, per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza era stata notificata al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale, previa attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a proporre l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato validamente notificato al Ministero e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L'Amministrazione non aveva contestato di non aver adempiuto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e ponendo a carico della ricorrente l'onere di segnalare tempestivamente l'inadempimento. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione già percepita quale dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità degli inadempimenti relativi al mancato pagamento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale ai fini della notificazione del titolo, secondo la formulazione applicabile dopo le modifiche normative richiamate dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
È richiamato quale disposizione di riformulazione dell'art. 475 c.p.c., nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
È richiamato perché ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce, nel caso esaminato, presupposto di rito per la proposizione dell'azione.
D.M. 55/2014
È utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte dal giudice in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la domanda è procedibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato validamente notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Il giudice amministrativo, accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte titolare del credito riconosciuto dal giudicato non è legittimata a chiedere l'esecuzione delle spese processuali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari.
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