Cassazione Penale, Ordinanza n. 23190/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva definito, in data 15.12.2025, un procedimento nei confronti di due imputati per furto tentato e consumato, applicando, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena concordata con il Procuratore generale: anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 889,00 di multa per ciascuno. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione tramite i difensori. Un ricorso lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva; l'altro deduceva l'omessa verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte rilevava però che, nel concordato in appello, erano stati rinunciati i motivi di appello salvo quelli inerenti la pena, e che l'accordo sulla pena era stato recepito in sentenza; pertanto le doglianze formulate investivano profili non deducibili in cassazione, perché relativi a motivi rinunciati e alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p., nonché a una pena non illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché dagli atti risultava la rinuncia ai motivi salvo quelli sulla pena, e la pena applicata non era illegale, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza ex concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per profili specifici, non per censure su motivi rinunciati o sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura nel caso di ricorso inammissibile avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p.p.
Nel concordato in appello non può essere utilmente dedotta in cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento, salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha inserito l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di modifica successiva del quadro processuale richiamato dalla Corte.
art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Ulteriore modifica normativa richiamata in tema di patteggiamento in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per doglianze concernenti la validità del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e sentenza.
- Non sono deducibili in cassazione le censure relative a motivi di appello rinunciati, compresa la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la parte abbia aderito al concordato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non determinano l'ammissibilità del ricorso se la sanzione applicata resta nei limiti di legge e non si configura una pena illegale.
- Quando il ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, la declaratoria può essere adottata senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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