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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47722/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Antonov ai sensi dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente deduceva, con primo motivo, violazione degli artt. 666 e 127 c.p.p. e mancata valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e della richiesta subordinata di trattazione da remoto; con il secondo motivo contestava che il Tribunale avesse considerato solo l'atto di nomina difensiva del 15/10/2021 omettendo di valutare il reclamo personale di cinque pagine di Antonov e un autonomo reclamo presentato dal difensore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo il giudice ha ritenuto manifestamente infondato che il difensore avesse dimostrato il 'legittimo impedimento' ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p.: l'istanza allegata indicava solo un concomitante impegno professionale e la necessità di partecipazione personale per richiesta del cliente, elementi insufficienti rispetto ai requisiti prescritti (prospettazione tempestiva dell'impedimento, indicazione delle ragioni essenziali, assenza di altro codifensore, impossibilità di avvalersi di un sostituto). Sul secondo motivo il Tribunale ha ritenuto che il reclamo del condannato si sostanziasse nella sola indicazione della nomina del difensore e nella delega ad impugnare, senza indicazione di specifici vizi, e che le doglianze effettivamente prospettate non erano documentate e non autosufficienti; inoltre il reclamo del difensore risultava riferirsi a diverso procedimento (diverso numero SIUS e oggetto differente) rispetto al provvedimento impugnato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 35-ter

    Norma richiamata quale base del reclamo proposto dal detenuto per questioni relative al trattamento detentivo e ad eventuale risarcimento; il Tribunale ha valutato l'inammissibilità del reclamo presentato ai sensi di tale disposizione.

  • cod. proc. pen., artt. 666 e 127

    Articoli richiamati dal ricorrente per denunciare presunte violazioni procedurali; il giudice di legittimità ha ritenuto tali censure non provate o infondate nel concreto.

  • cod. proc. pen., art. 420-ter, comma 5

    Precisa i requisiti per il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale. La Corte ha richiamato e applicato i criteri (tempestiva prospettazione, indicazione delle ragioni essenziali, assenza di altro codifensore, impossibilità di avvalersi di un sostituto) ritenendo l'istanza del difensore inidonea.

  • cod. proc. pen., art. 102

    Norma sul sostituto del difensore; citata in relazione alla necessità di rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto per ottenere il rinvio per legittimo impedimento.

  • Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (Massima)

    Giurisprudenza richiamata a conferma dei requisiti applicabili per il legittimo impedimento del difensore e del limite alla possibilità di rinvio per concomitanti impegni professionali.

  • L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 35-bis

    Norma richiamata nel considerare il contenuto del reclamo difensivo (ad es. questioni relative al diritto della persona autistica ad essere coadiuvata da ausiliario esterno); il Tribunale ha rilevato che il reclamo difensivo verteva su oggetto diverso rispetto al provvedimento impugnato.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3

    Richiamato quale prospettata violazione (trattamento inumano e degradante) nell'ambito di un diverso reclamo; il giudice ha evidenziato che tale questione non coincideva con l'oggetto del provvedimento impugnato.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'applicazione delle spese processuali e la possibilità di imporre una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla necessità di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di tali elementi la sanzione pecuniaria è stata ritenuta dovuta.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve rispettare requisiti stringenti (tempestiva comunicazione dell'impedimento, specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza, assenza di altro codifensore, impossibilità di avvalersi di un sostituto). Se carente, il rinvio può essere legittimamente respinto.
  • La richiesta di svolgimento dell'udienza da remoto va formulata e motivata in modo chiaro e documentato; non può essere assunta come surrogato di una domanda generica di rinvio.
  • I reclami devono essere autosufficienti e documentati: lamentazioni generiche o non corredate dalla relativa documentazione possono essere dichiarate inammissibili per insufficienza di motivazione o per difetto di prova.
  • Attenzione alla corrispondenza tra oggetto del reclamo e provvedimento impugnato: numerazioni/distinte identificative diverse (es. numeri SIUS) o oggetti differenti indicano procedimenti autonomi e precludono la ricezione di censure non riferite al provvedimento effettivamente contestato.
  • Proporre impugnazioni incomplete, infondate o non documentate espone al rischio non solo di inammissibilità ma anche di condanna al pagamento delle spese e di sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Per una efficace impugnazione è necessario specificare i vizi contestati, fornire documentazione probatoria e rispettare le formalità procedurali (tempistiche, modalitá di deposito, indicazioni formali del difensore).

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