Sentenza del 12/07/2022 n. 21060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza d'appello con due motivi: (1) violazione del principio del contraddittorio (art.101 c.p.c. e art.110 c.p.c.) perché la notificazione dell'appello sarebbe avvenuta prima della cancellazione di G. s.r.l. dal registro delle imprese e la C.T.R. avrebbe dovuto, rilevata la sopravvenuta cancellazione, invitare le parti ad osservazioni; (2) in subordine, erronea esclusione di ammissibilità perché l'appello era stato notificato alla G. quando non era ancora cancellata e quindi poteva proseguire nei confronti della presunta incorporante D. s.r.l., successore a titolo universale. D. s.r.l. eccepiva di non essere incorporante ma mera cessionaria/conferitaria di azienda (successione a titolo particolare), negando di conseguenza la propria legittimazione passiva nel giudizio di legittimità e rilevando altresì che la questione era stata comunque trattata nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la cancellazione di G. s.r.l. dal registro delle imprese sia intervenuta nel corso del giudizio di appello e che la D. s.r.l. abbia provato, con visura camerale, di avere ricevuto soltanto il conferimento dell'azienda e non l'incorporazione: si è quindi in presenza di una successione a titolo particolare e non di una successione a titolo universale. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto alla cessionaria (D.) e non ai soci della cedente — i soggetti che, a seguito della cancellazione ed estinzione della società, erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo — è mancata la notificazione alla controparte originaria e il ricorso risulta inammissibile. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate alle spese di lite in favore di D. s.r.l. (Euro 3.000,00 compensi, Euro 200,00 esborsi, oltre spese forfetarie 15%). Sentenza resa a Roma il 6 maggio 2022, depositata il 12 luglio 2022.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Principio del contraddittorio: la Corte ha valutato le esigenze di informazione e partecipazione delle parti in presenza di eventi sopravvenuti (cancellazione) nel corso del giudizio.
art. 110 c.p.c.
Disciplina della prosecuzione del processo in caso di successione o trasformazione delle parti: la Corte ha richiamato la regola per la prosecuzione o prosecuzione nei confronti dei successori; nel caso di successione a titolo particolare il successore interviene senza sostituire gli originari.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Motivo di cassazione richiamato dall'Ufficio per dedurre violazione di norme processuali: la Corte ha esaminato se vi fosse violazione del contraddittorio e del corretto accertamento dei fatti/processi relativi alla cancellazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Norma del contenzioso tributario richiamata dall'Agenzia: la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse la regola sulla legittimazione passiva e sulla necessità di notificare la controparte originaria dopo l'estinzione.
art. 2495 c.c.
Riferimento alla disciplina dell'estinzione delle società di capitali: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese e il diverso regime in relazione alla data di entrata in vigore della modifica normativa (effetti costitutivi a partire dall'entrata in vigore della riforma).
art. 2504-bis c.c.
Richiamato fra le norme commerciali pertinenti in materia di trasformazioni/operazioni societarie; la Corte ha comunque individuato nel caso una cessione/conferimento di azienda e non una fusione/incorporazione.
art. 111 c.p.c.
Regola sulla prosecuzione del processo in caso di successione a titolo particolare: il processo prosegue fra le parti originarie, con il successore che mantiene veste processuale di interventore salvo estromissione espressa dell'alienante.
art. 299 c.p.c.
Disciplina degli eventi interruttivi del processo e delle relative conseguenze: la Corte ha ricordato che l'estinzione della persona giuridica determina l'impossibilità di proseguire il processo a suo nome e la necessità di prosecuzione o riassunzione nei confronti dei successori.
art. 325 c.p.c., comma 2
Termine e modalità di notificazione del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione alla parte originaria nel termine previsto renda inammissibile il ricorso.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14
"1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2, sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni"
La responsabilità del cessionario/cessionario d'azienda è una responsabilità solidale/soggettiva e non determina una successione a titolo universale: quindi il cessionario risponde dei debiti tributari nei limiti e con le caratteristiche previste dall'art.14, senza automaticamente sostituirsi processualmente alla società estinta.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4
Norma che differisce di 5 anni gli effetti dell'estinzione ad alcune finalità (liquidazione, accertamento, contenzioso), ma la Corte ha rilevato che non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi; quindi non rilevante nel caso di specie.
Massime di principio
- Se una società viene cancellata dal registro delle imprese durante il giudizio, occorre accertare la data e l'efficacia temporale della cancellazione: le modifiche normative possono far valere effetti costitutivi a partire dalla data di entrata in vigore della riforma; per cancellazioni anteriori alla riforma gli effetti possono essere diversi.
- La cessione o il conferimento di azienda costituisce successione a titolo particolare e non determina di per sé una successione a titolo universale nella posizione processuale della società cedente: il cessionario interviene nel processo con la veste dell'interventore e non sostituisce automaticamente la controparte originaria.
- Per la validità dell'impugnazione è essenziale la notificazione alle parti originarie legittimate: se la società estinta ha trasferito la titolarità dei rapporti ai soci o ad altri successori universali, il ricorso va notificato anche a questi; la notificazione esclusiva al cessionario a titolo particolare può rendere inammissibile il ricorso.
- La responsabilità del cessionario d'azienda verso l'Erario è di natura solidale/soggettiva (art.14 D.Lgs.472/1997) e non equivale a una sostituzione automatica nei rapporti processuali della società estinta.
- In presenza di eventi sopravvenuti che incidono sulle parti (es. cancellazione), il giudice d'appello o di merito dovrebbe valutare e, se del caso, consentire alle parti di formulare osservazioni (art.101 c.p.c.), ma la regolarizzazione processuale richiede comunque l'effettiva notificazione alle parti legittimate a proseguire il giudizio.
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