Cassazione Penale, Sentenza n. 21518/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ghersini ha impugnato la sentenza del G.U.P. che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza riqualificando l'originaria imputazione. L'imputato ha chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., sostenendo che il valore alcolemico accertato non poteva essere ritenuto superiore alla soglia di 0,80 g/l e che, pertanto, la fattispecie concreta rientrava nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) del Codice della Strada (illecito amministrativo), e non in una fattispecie penale, sicché la condanna penale all'ammenda era erronea. Il Procuratore generale ha invece censurato la valutazione della prova etilometrica (sostenendo la validità della misurazione) e ha dedotto altresì che la riqualificazione in lett. a) avrebbe dovuto comportare l'assoluzione con trasmissione degli atti al Prefetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di Ghersini: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè "il fatto non sussiste" in sede penale, ritenendo che l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada integri un illecito amministrativo di competenza del Prefetto. Ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Trieste per quanto di competenza. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale (perchè relativo a vizio di motivazione non rientrante nei motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 2, lett. a)
La Corte ha interpretato questa fattispecie come illecito amministrativo di competenza del Prefetto; la sua applicazione esclude la sanzione penale inflitta dal G.U.P.
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies
Richiamate nella ricostruzione iniziale: le ipotesi con valori alcolemici superiori alla soglia (es. >0,80 g/l) configurano reato penale; qui la Corte ha ritenuto che non fosse provato che la seconda misurazione superasse tale soglia.
art. 530, comma 1, c.p.p.
Il ricorso dell'imputato chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato; la Corte ha accolto tale motivo e pronunciato l'annullamento senza rinvio.
art. 606, lett. a), b), c), c.p.p.
La Corte ha richiamato i limiti del ricorso immediato per cassazione proposto dal Procuratore generale: non sono ammissibili censure attinenti a vizi di motivazione che non rientrano tra i motivi tassativi di cui all'art. 606.
Massime di principio
- Se il valore alcolemico è accertato sotto la soglia prevista per il reato (es. 0,80 g/l), la fattispecie può configurare un illecito amministrativo di competenza del Prefetto e non un reato penale: il giudice penale non può sostituire la sanzione amministrativa con una pena penale.
- La qualificazione giuridica del fatto (penale vs amministrativo) è decisiva: qualora la norma disciplini un illecito amministrativo, il procedimento penale deve essere estinto e gli atti trasmessi all'autorità amministrativa competente.
- Le contestazioni sulla attendibilità degli strumenti di misura (es. etilometro) possono incidere sulla valutazione della prova; tuttavia, la Corte ha distinto fra censure tecniche fondate e deduzioni di mera motivazione, queste ultime non idonee al ricorso per cassazione da parte del P.G.
- Il Procuratore generale, nel ricorso per cassazione, è limitato ai motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p.; doglianze relative al vizio di motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando vi sia incertezza sulla rilevazione strumentale e la conseguente collocazione del valore rispetto alle soglie penali, il giudice deve valutare se sussista il reato o soltanto l'illecito amministrativo; in dubbio favore dell'imputato, può risultare appropriata l'esclusione della responsabilità penale.
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