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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22245/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, a fronte di un capo d'imputazione originario per il mero possesso di documento falso (art. 497-bis, comma 1, c.p.), condannato l'imputato per la diversa e più grave fattispecie di cui al comma 2 dello stesso art. 497-bis (concorso nella formazione di carta d'identità contraffatta), lamentando che tale riqualificazione in sede di giudizio abbreviato «secco» costituisse una modifica non consentita dell'imputazione e avesse leso il diritto di difesa e il contraddittorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, comma 2, c.p., per avere la Corte ritenuto che il documento non fosse un falso "grossolano" né "innocuo": il ricorrente sosteneva che la contraffazione fosse immediatamente percepibile dal personale di terra (quindi grossolana) e, comunque, priva di efficacia lesiva poiché recava i dati reali e la fotografia dell'imputato (quindi innocua).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto operata in appello: la diversa qualificazione giuridica (art. 497-bis, comma 2) era concretamente prevedibile dall'imputato alla luce degli atti e delle ammissioni rese (in particolare l'ammissione di aver commissionato il documento), perciò non c'è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza né del diritto di difesa. Quanto al falso, la Corte ha escluso la sussistenza del falso grossolano, richiedendo che la divergenza sia immediatamente percepibile ictu oculi da chiunque; nel caso la contraffazione fu accertata tramite verifiche tecniche di personale specializzato e non risultava macroscopica. Ha inoltre escluso il falso innocuo: il documento era una carta d'identità valida per l'espatrio, esibita per superare controlli d'imbarco, con reale foto e generalità, quindi idonea a ledere la fede pubblica. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il fatto storico descritto nella contestazione per il possesso di documento falso (comma 1) può essere riqualificato dal giudice come fattispecie più grave (comma 2) quando tale diversa qualificazione sia nota o concretamente prevedibile per l'imputato alla luce degli atti e non comporti una lesione concreta del diritto di difesa

  • art. 49 cod. pen.

    La causa di non punibilità del "falso grossolano" opera solo quando la falsificazione sia così macroscopica da risultare immediatamente riconoscibile ictu oculi da chiunque; non è sufficiente il sospetto o la percezione di operatore specializzato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel procedimento di merito relativa alla particolare tenuità del fatto; nel caso di specie i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità per le circostanze emerse

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di modifica dell'imputazione nel giudizio abbreviato: la Corte sottolinea che la modifica è consentita solo nei limiti di legge, ma la riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice è ammissibile se la nuova qualificazione era prevedibile e non ha impedito le garanzie difensive

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte ritiene compatibile la riqualificazione prevedibile con il diritto di difesa sancito dall'art. 111

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato come parametro sui diritti di difesa e contraddittorio: la Corte applica la giurisprudenza CEDU che ammette la riqualificazione giuridica purché non comporti sorpresa e pregiudizio concreto per la difesa

  • art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    Citato in riferimento ai limiti della contestazione suppletiva nel rito abbreviato; la Corte distingue modificazione dell'imputazione da riqualificazione giuridica basata su fatti già noti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro

Massime di principio

  • In giudizio abbreviato la modifica formale dell'imputazione è ammessa solo nei limiti di legge, ma il giudice può comunque riqualificare giuridicamente i fatti noti se la nuova qualificazione era concretamente prevedibile dall'imputato e non ha cagionato una lesione concreta del diritto di difesa
  • La riqualificazione "in malam partem" non è di per sé vietata se l'imputato aveva gli elementi per prevederla (ad es. ammissioni, atti d'indagine), e se non comporta un peggioramento del trattamento sanzionatorio vietato dal principio di reformatio in peius quando impugnato solo dall'imputato
  • La nozione di "falso grossolano" è molto restrittiva: occorre che la contraffazione sia immediatamente riconoscibile da chiunque (ictu oculi); valutazioni tecniche o sospetti di operatori specializzati non bastano a qualificare il falso come grossolano
  • Il "falso innocuo" opera solo se la falsità è intrinsecamente priva di rilevanza probatoria e di efficacia lesiva del valore identificativo del documento; un documento valido per l'espatrio esibito per l'identificazione difficilmente sarà qualificabile come innocuo
  • La difesa che censura una riqualificazione deve indicare concretamente quale danno difensivo avrebbe subito (quali attività investigative o processuali sarebbero state impedite o diverse) per superarne la previsibilità
  • L'ammissione di responsabilità o elementi fattuali rilevabili dagli atti (es. commissione del falso) aumentano la prevedibilità della riqualificazione e riducono la possibilità di successo di censure per violazione del diritto di difesa

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