Sentenza n. 668/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data 16 ottobre 2023 dallo Stato Maggiore dell''Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, recante il rigetto dell''istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell''art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea presso una sede vicina alla residenza dei figli ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso un Reggimento Genio Ferrovieri con il profilo di operatore ferroviario del genio, ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dopo la nascita del secondo figlio. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, in combinato disposto con l'art. 1493 d.lgs. 66/2010, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato casi o esigenze eccezionali tali da giustificare il diniego e che la disciplina limitativa riferita alle sole Forze di polizia non fosse applicabile all'Esercito. Ha contestato l'insufficienza della motivazione sulle carenze di organico del reparto di appartenenza, rilevando che esse sarebbero state contenute, fronteggiabili mediante riorganizzazione e riferite genericamente alla forza complessiva anziché a posizioni omogenee per grado, posizione retributiva, incarichi e mansioni. Ha inoltre censurato la mancata considerazione del precedente trasferimento temporaneo già disposto per esigenze familiari, del trasferimento definitivo di altri militari e della possibilità di impiegarlo presso sedi diverse da quella originaria, nonché l'assenza di un adeguato bilanciamento con l'interesse alla cura e allo sviluppo del figlio. È stata altresì dedotta la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato la funzione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, volta a favorire la ricomposizione familiare e la cura dei figli nella prima infanzia, precisando tuttavia che la disposizione attribuisce un interesse legittimo e non un diritto soggettivo e che il beneficio resta subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. Le esigenze organizzative eccezionali possono anche riguardare il reparto di appartenenza e comprendere marcate carenze di organico, ma la questione è stata ritenuta assorbita dalla mancanza del presupposto oggettivo: presso le sedi richieste non risultavano posti vacanti corrispondenti alla specifica professionalità di operatore ferroviario del genio. Tale specificità professionale impediva di valorizzare la mera possibilità di svolgere mansioni differenti presso altri uffici. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevanti i permessi fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, l. 104/1992, perché istituto fondato su presupposti diversi. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva
L'assegnazione temporanea è finalizzata alla tutela della genitorialità, ma costituisce un interesse legittimo e presuppone necessariamente l'esistenza di un posto vacante e disponibile corrispondente alla posizione retributiva e alla specifica professionalità del richiedente.
art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione all'applicabilità della disciplina dell'assegnazione temporanea al personale delle Forze armate; la decisione non fonda il rigetto su una sua autonoma interpretazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede la presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto; la censura relativa alla loro mancata considerazione non conduce all'annullamento, poiché il difetto del presupposto oggettivo dell'assegnazione è ritenuto decisivo.
art. 33, comma 3, l. 104/1992
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa
I permessi per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità rispondono a presupposti diversi da quelli dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e non incidono sulla valutazione dei requisiti di quest'ultima.
art. 30 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della tutela della genitorialità e delle responsabilità di cura.
art. 31 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale delle misure di sostegno alla maternità, all'infanzia e alla famiglia.
Massime di principio
- L'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, pur perseguendo finalità di tutela della famiglia e della genitorialità nella prima infanzia, attribuisce al dipendente pubblico un interesse legittimo e non un diritto soggettivo perfetto.
- L'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; la verifica deve tener conto della specifica professionalità del richiedente, sicché la mera disponibilità di posti relativi a mansioni diverse non soddisfa il presupposto oggettivo.
- La mancanza di posti vacanti corrispondenti alla specifica professionalità del dipendente è sufficiente a giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea, senza che l'Amministrazione debba procedere a una comparazione tra l'interesse familiare e le esigenze organizzative o a valutare la possibilità di impiegare il dipendente in mansioni differenti.
- Le esigenze organizzative ostative all'assegnazione temporanea possono riguardare anche il reparto di appartenenza e, quando siano oggettivamente non comuni e di evidente rilevanza, possono consistere in marcate carenze di organico; la mera scopertura contenuta e fronteggiabile mediante ordinaria riorganizzazione non è invece, di per sé, sufficiente.
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