Circolare numero 116 del 18-5-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 1990 le misure contributive dovute dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dai lavoratori agricoli dipendenti, distinguendo tra IVS, malattia e maternità, TBC e contributi speciali. Conferma in gran parte gli importi dell'anno precedente, con adeguamenti legati all'indice ISTAT solo per alcune voci, e richiama le agevolazioni per aziende montane, svantaggiate e per i territori del Mezzogiorno. Sono inoltre riportate le aliquote complessive applicabili agli operai agricoli dipendenti e i relativi contributi accessori, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste da specifiche norme.
Contribuzione agricola per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 1990
Contribuzione agricola per l'anno 1990
La circolare aggiorna le misure contributive dovute nel settore agricolo per l'anno 1990, distinguendo tra la posizione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e quella dei lavoratori agricoli dipendenti. Vengono confermati numerosi importi dell'anno precedente, con adeguamenti limitati alle voci soggette al meccanismo di rivalutazione periodica previsto dalla normativa richiamata.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS
Per l'assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli importi dei contributi giornalieri per il 1990 sono quelli della tabella allegata. La circolare precisa che:
- il contributo di adeguamento e quello addizionale risultano aumentati del 6,5% rispetto al 1989, in misura corrispondente all'aumento dell'indice medio del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
- il contributo base resta fermo a L. 6 per giornata;
- i contributi figurativi per eventi diversi dalla TBC restano fissati in L. 18 a settimana, pari a L. 6 a giornata.
Per i periodi di assistenza antitubercolare, il contributo figurativo resta pari a L. 33 a settimana, come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 6 agosto 1975, n. 419.
Resta inoltre confermato il contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 67/1988, nella misura di:
- L. 470.000 annue per la generalità dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- L. 235.000 per i coltivatori diretti-coltivatori con aziende ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Viene infine ribadito il contributo aggiuntivo aziendale, pari al 30% del reddito agrario dell'anno precedente per la generalità delle aziende e al 15% per le aziende montane o svantaggiate, con i limiti minimi e massimi richiamati dalla circolare.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità e contributo EX ENAOLI
Per la contribuzione di malattia e maternità, anche per il 1990 restano invariate le aliquote dovute al Servizio Sanitario Nazionale:
- 5% per la generalità dei CD-CM, sui redditi fino a 40 milioni;
- 2,50% per i CD-CM con aziende nei territori montani o nelle zone svantaggiate, sui redditi fino a 40 milioni;
- 4% per i redditi oltre 40 milioni e fino a 100 milioni.
È confermato il contributo annuo di L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale, destinato alla copertura degli oneri per l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.
Il contributo per gli orfani dei lavoratori resta inoltre stabilito nella misura annua di L. 78 per ciascuna unità attiva, pari a L. 0,50 giornaliere.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione TBC
In materia di assicurazione TBC, la circolare chiarisce che il meccanismo di adeguamento periodico produce un aumento teorico del contributo integrativo per il 1990, ma l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso mantiene invariato l'importo rispetto al 1989, cioè L. 20 a giornata.
Anche il contributo base TBC resta invariato a L. 0,43 a giornata, poiché la retribuzione corrispondente al nuovo contributo integrativo non arrotondato ricade nella medesima classe contributiva dell'anno precedente.
Lavoratori agricoli dipendenti: aliquota IVS e minimale retributivo
Per gli operai agricoli dipendenti, la misura complessiva dell'aliquota contributiva dovuta al FPLD resta per il 1990 pari al 14,72%, di cui il 3,79% a carico del lavoratore. La percentuale comprende anche lo 0,10% per gli asili nido e lo 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati.
La circolare richiama inoltre la disciplina del minimale contributivo per gli operai agricoli a tempo indeterminato, specificando che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti o contratti collettivi, e che continua a operare anche il sistema dei minimali di retribuzione giornaliera rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT.
Per il 1990 il minimale retributivo giornaliero è fissato in L. 39.770.
Lavoratori agricoli dipendenti: malattia, maternità e agevolazioni
Il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale resta pari al 10,50%, con ripartizione del prelievo tra datori di lavoro e lavoratori nelle misure rispettivamente del 9,60% e dello 0,90%.
La circolare segnala anche una riduzione del contributo di malattia pari a L. 85.000 per ogni mensilità e per ciascun dipendente, a carico del bilancio dello Stato, prevista dal decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito nella legge 21 marzo 1990, n. 52. È precisato che tale riduzione si applica dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, con esclusione dei datori di lavoro che operano nei territori del Mezzogiorno.
Restano confermati:
- il contributo per le prestazioni economiche di malattia allo 0,683%;
- l'aliquota dello 0,80% per le indennità economiche di maternità a favore delle lavoratrici agricole.
Territori del Mezzogiorno, zone montane e zone svantaggiate
Per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno continua ad applicarsi, per un periodo di 10 anni decorrente dall'1 gennaio 1987, la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente. L'onere della riduzione resta a carico del bilancio dello Stato.
Per le imprese agricole con terreni ubicati in comuni montani, la circolare richiama la misura del 15% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Per le aziende in zone agricole svantaggiate, l'obbligo contributivo è fissato al 40%; se le zone svantaggiate ricadono nei territori del Mezzogiorno, la misura è ridotta al 20%.
Aliquote contributive riepilogative per gli operai agricoli dipendenti
L'allegato 2 riporta le aliquote della contribuzione agricola unificata per gli operai agricoli dipendenti. Tra le principali voci indicate figurano:
- assicurazione invalidità e vecchiaia: quota base 0,11% e quota adeguamento pensioni 14,31%;
- assistenza malattia pensionati: 0,20%;
- asili nido: 0,10%;
- cassa integrazione salari: 1,50%;
- assegni familiari: 4,15%;
- assicurazione disoccupazione: 2,75%;
- fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari: 0,50%;
- contributo SSN: 10,50%;
- contributo prestazioni economiche malattia: 0,683%;
- assicurazione TBC: 0,11%;
- tutela lavoratrici madri: 0,80%;
- fondo garanzia fine rapporto: 0,15%;
- assistenza orfani lavoratori: 0,01%.
Sono inoltre richiamate alcune precisazioni applicative:
- il contributo per la cassa integrazione salari non si applica ai compartecipanti familiari e non è dovuto dalle aziende condotte da coltivatori diretti;
- l'aliquota per gli assegni familiari è ridotta al 2,75% per le giornate di lavoro a carico di aziende coltivatrici dirette, coloni, mezzadri e cooperative agricole;
- il contributo al fondo di garanzia di fine rapporto è dovuto solo dai lavoratori a tempo indeterminato.
Punti principali
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS
Per l'anno 1990 i contributi giornalieri IVS sono determinati in base alla tabella allegata. Il contributo di adeguamento e quello addizionale aumentano del 6,5% rispetto al 1989, in linea con l'aumento ISTAT del costo della vita. Il contributo base resta invariato a L. 6 giornaliere. Restano invariati anche i contributi figurativi: L. 18 a settimana (L. 6 a giornata) per eventi diversi dalla TBC e L. 33 a settimana per i periodi di assistenza antitubercolare. Confermato il contributo capitario aggiuntivo di L. 470.000 annue per la generalità dei CD-CM e di L. 235.000 per quelli con aziende in territori montani o svantaggiati. Resta fermo anche il contributo aggiuntivo aziendale pari al 30% del reddito agrario per la generalità delle aziende e al 15% per le aziende montane o svantaggiate, con i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa richiamata.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità e contributo EX ENAOLI
Per la contribuzione di malattia e maternità, l'aliquota per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale resta al 5% per i redditi fino a 40 milioni per la generalità dei CD-CM e al 2,50% per aziende situate in territori montani o svantaggiati; per i redditi oltre 40 milioni e fino a 100 milioni l'aliquota è del 4%. Rimane invariato il contributo annuo di L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale, destinato alla copertura dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio. Il contributo per gli orfani dei lavoratori (EX ENAOLI) resta stabilito in L. 78 annue, pari a L. 0,50 giornaliere, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione TBC
Per l'assicurazione TBC dei mezzadri e coloni il meccanismo di adeguamento periodico produce un incremento teorico del contributo integrativo, ma l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso mantiene invariato l'importo rispetto al 1989: L. 20 a giornata. Anche il contributo base per il 1990 resta immutato a L. 0,43 a giornata, poiché la retribuzione corrispondente al nuovo contributo integrativo non arrotondato rientra nella stessa classe dell'anno precedente.
Lavoratori agricoli dipendenti: aliquota IVS e minimale contributivo
Per gli operai agricoli dipendenti la misura complessiva dell'aliquota contributiva al FPLD resta per il 1990 pari al 14,72%, di cui il 3,79% a carico del lavoratore; l'aliquota comprende anche lo 0,10% per gli asili nido e lo 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati. La circolare richiama inoltre la disciplina del minimale contributivo per gli operai agricoli a tempo indeterminato: la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi, e deve comunque rispettare anche i minimali giornalieri rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Per il 1990 il minimale retributivo giornaliero è fissato in L. 39.770.
Lavoratori agricoli dipendenti: malattia, maternità e riduzione contributiva
Il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale resta al 10,50%, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,90% a carico dei lavoratori. La circolare segnala una riduzione del contributo di malattia pari a L. 85.000 per ogni mensilità e per ciascun dipendente, posta a carico del bilancio dello Stato, applicabile dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990; la riduzione non si applica ai datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che beneficiano della specifica agevolazione del punto successivo. Restano confermati il contributo per le prestazioni economiche di malattia allo 0,683% e l'aliquota dello 0,80% per le indennità economiche di maternità.
Agevolazioni contributive per Mezzogiorno, zone montane e zone svantaggiate
Per i datori di lavoro agricolo che operano nei territori del Mezzogiorno resta confermata, per 10 anni dall'1 gennaio 1987, la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per le imprese con terreni in comuni montani, i contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, sia a tempo determinato sia indeterminato, sono dovuti nella misura del 15%. Nelle zone agricole svantaggiate la misura è del 40%; se tali zone sono comprese nei territori del Mezzogiorno, la misura dell'obbligo contributivo scende al 20%.
Tabella allegata: principali voci contributive per gli operai agricoli dipendenti
L'allegato 2 riepiloga le aliquote contributive dovute per gli operai agricoli dipendenti nell'ambito della contribuzione agricola unificata. Tra le principali voci figurano: assicurazione invalidità e vecchiaia quota base 0,11%, quota adeguamento pensioni 14,31%, asili nido 0,10%, cassa integrazione salari 1,50%, assegni familiari 4,15%, disoccupazione 2,75%, fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari 0,50%, SSN 10,50%, prestazioni economiche di malattia 0,683%, TBC 0,11%, tutela lavoratrici madri 0,80%, fondo garanzia fine rapporto 0,15% e assistenza orfani lavoratori 0,01%. Sono indicate anche le relative esclusioni e riduzioni, tra cui la non applicazione della cassa integrazione per i compartecipanti familiari e per le aziende condotte da coltivatori diretti, la riduzione dell'aliquota assegni familiari al 2,75% per determinate giornate di lavoro e l'applicazione del fondo di garanzia solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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